Il Decreto introduce all’articolo 28 il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”. Nello specifico, per il settore alberghiero, il Decreto prevede un credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge l’attività, pari al 60% del canone in caso di contratti di locazione immobiliare e al 30% in caso di affitto d’azienda.

Il credito d’imposta è commisurato al canone relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture ricettive con attività stagionali ai mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Di norma, tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere.


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