Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 marzo scorso, ha chiarito che i comportamenti previsti dall’art. 4, del DL 19/2020 sono puniti con sanzioni amministrative a partire dal 26 marzo e quindi non è più applicabile all'art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie. L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 CDS. Pertanto, il Ministero specifica che:

Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Se la violazione prevista dal DL è effettuata senza l'utilizzo di veicolo (per es., il pedone che circola sulla strada della persona, la persona che si trovi senza giustificato motivo all’interno della stazione ferroviaria, o il soggetto che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso da quello definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista cha va da euro 400,00 a 3.000,00 euro ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a 400,00 euro. Inoltre, si applicano le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% (art. 202, comma 1, CDS) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (il prolungamento del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall'art.108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020)

Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Se la violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria sono commesse con l’utilizzo del veicolo le somme da pagare sono maggiorate di un 1/3. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. Tale norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione. Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in questo caso si applica il pagamento con riduzione del 30%, qualora il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

Gli illeciti possono essere accertati dai soggetti previsti dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi quelli relativi alla violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali. Il provvedimento individua anche i soggetti hanno la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie e quindi anche a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene: 1. al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM (art. 2 del DL); 2. al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali (art. 3 del DL), ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione. Tuttavia, in questa fase emergenziale, il procedimento di irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020, salvo proroghe, e anche il termine per presentare scritti difensivi. Resta ferma l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti e la relativa redazione e consegna al trasgressore del verbale di contestazione, a meno che non sia stata possibile effettuare la contestazione immediata.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle sanzioni può avvenire alternativamente:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico (anche al momento della contestazione dell’illecito);

- a mezzo di versamento in conto corrente postale;

- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento indicate da quegli enti. Si precisa che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile, salvo proroghe. Il trasgressore che lo desidera può comunque procedere al pagamento della sanzione durante tale periodo.

Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

Si sottolinea che tale circolare non disciplina le sanzione descritti nel DL a carico di esercizi commerciali e attività lavorative né il declassamento a violazione amministrativa dei fatti costituenti reato fino alla data del 25 marzo scorso (rinvio a specifiche direttive).

 

 


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