Adempimenti tributari

Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020:

E' posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile. Si tratta di una risposta a tratti tardiva rispetto a quanto le imprese avevano invocato, in considerazione delle difficoltà amministrative riscontrate a seguito del lockdown disposto a decorrere dal 23 marzo scorso.

Ritenute in materia di appalti e forniture:

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

Imposta di bollo su fatture elettroniche:

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

Altre misure fiscali

IVA cessioni di farmaci:

Le cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione:

La disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Paola Russo - Strumenti di Politica Industriale
Telefono: 081.5836.400 | E-mail: russo@unindustria.na.it

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