Il nuovo decreto-legge sulla Liquidità delle imprese prevede all'art. 1 la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora questi ultimi abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

L’impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle PMI.

La garanzia, esplicita, incondizionata, irrevocabile, può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:

- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Il limite di 6 anni è un vincolo derivante dal Temporary Framework;

- l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice alla data del 29 febbraio 2020;

- l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale/dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;

- la copertura è:

- pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia o fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);

- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle previste dal Temporary framework:

Tipo di beneficiario              Per il primo anno                     Per il 2º - 3º anno                     Per il 4°- 6° anno

PMI                                     25 punti base                            50 punti base                           100 punti base

Grandi imprese                    50 punti base                          100 punti base                            200 punti base

- la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno di gestire i livelli occupazionale attraverso accordi sindacali. 

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, fermo quanto previsto dal comma 9:

  1. l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
  2. in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  3. il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

  1. contributo allo sviluppo tecnologico;
  2. appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  3. incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  4. impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  5. peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

Resta comunque fermo che la misura va notificata alla Commissione europea.


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