Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le PMI possono avvalersi, dietro comunicazione e in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- proroga al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore, alle medesime condizioni;
- sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale (incluso leasing); le imprese possono chiedere la sospensione sia della quota capitale sia dell’intera rata. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambi le parti.
 
Per quanto concerne la comunicazione di cui sopra, essa è corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi del DPR445/2000 art. 47, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.
Le esposizioni debitorie delle imprese non devono essere classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia sussidiaria (escutibile al termine delle procedure di recupero e che non consente di ridurre l’assorbimento di capitale ai fini di Basilea come una garanzia a prima richiesta) di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI con una dotazione di 1,73 miliardi di euro che coprirà il 33% dei mancati pagamenti delle imprese ai soggetti finanziatori per la durata del periodo di sospensione.

 
Tutti gli interventi potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione all'atto della conversione del provvedimento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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