Tra gli strumenti individuati dal Governo per sostenere le PMI e i professionisti alle prese con i danni causati dall'emergenza Coronavirus, un ruolo di primo piano è ricoperto dal Fondo di garanzia PMI.
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo, si applicano le seguenti misure:
a. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b. Importo massimo garantito per singola impresa è raddoppiato rispetto alla disciplina ordinaria, passando a 5 mln/€,  nel rispetto della disciplina UE. Questa modifica rimetterà in gioco tutte le imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.
Per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni, la percentuale massima di copertura sarà pari:
- per la garanzia diretta: all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
- per gli interventi di riassicurazione: al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.
c. Ammissibilità al Fondo
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Arriva anche la proroga automatica della garanzia per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.
 
Ulteriori novità
E' stata eliminata la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate.
 
Viene inoltre consentita, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Con un’ulteriore modifica si consente di elevare del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, la quota di tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia.
Prevista inoltre la possibilità per le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa.
Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 1.500mln/€ per l'anno 2020.
Le Amministrazioni ed i soggetti titolari delle Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione.
Tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia  sono prorogati di 3 mesi
 
Con decreto successivo del MEF, di concerto con il MISE, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.
 
Gli interventi potranno essere oggetto di modifica/integrazione all'atto di conversione del provvedimento.

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