La Regione Campania, con Ordinanza n. 46 di ieri, 9 maggio 2020, ha disposto, con decorrenza dal 11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, la conferma di alcune disposizioni contenute nell’Ordinanza 41 del 2 maggio:

  • Obbligo per tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
  • di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
  • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
  • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  • di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione
  • Obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.
  • Obbligo a tutti viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
  • sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19;
  • autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.
  • Obbligo ai singoli Comuni, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19.
  • Obbligo di Trenitalia e NTV di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni del provvedimento all’utenza.
  • Obbligo a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale.
  • Obbligo a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di sudetti servizi per accedere al territorio regionale.

Per lo stesso periodo dall’11 maggio al 17 maggio 2020, alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

  • Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti dall’art.1, comma 1, lett.a) DPCM 26 aprile 2020:
    • divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;
    • obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
    • obbligo della prenotazione online; a decorrere dal 12 maggio 2020, è fatto, altresì, obbligo di effettuare la prenotazione almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari di cui ai punti precedenti;
    • obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
    • obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
    • divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
    • divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;
    • osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 1.1 della presente Ordinanza.

 

Inoltre, su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

 


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