La Regione Campania in riferimento all’Ordinanza n. 19 del 21 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica) ha chiarito che:

  1. Gli interventi, su committenza privata, di adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale rientrano tra le fattispecie per le quali l’attività edilizia risulta consentita;
  2. Rientrano tra le fattispecie consentite gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali.

 


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