La misura prevede la possibilità per l'operatore che subisce la cancellazione per cause connesse alle disposizioni emanate in ragione dell’articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 per contrastare l'emergenza covid-19 ovvero per i provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento assunti dall'Italia, di procedere all'emissione di un voucher di pari importo della validità di un anno.

 

Art.88.

  1. le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto -legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Felicetta Stanco - Sezione Sanità
Telefono: 081.5836.229 | E-mail: stanco@unindustria.na.it

Area Stampa