Come noto, la legge n. 190/2012 (art. 1, co. 52 e ss.) ha previsto che ciascuna Prefettura istituisce le c.d. white list, vale a dire gli elenchi nei quali iscrivere le imprese attive nei c. d. settori sensibili, se i controlli antimafia effettuati dalla stessa Prefettura si concludono negativamente (vale a dire, se non risulta il rischio di infiltrazione mafiosa).
 
Con circolare del 23 marzo 2016 il Ministero dell’Interno ha trasmesso alle Prefetture alcune utili indicazioni sulle verifiche antimafia da effettuare nei confronti delle imprese che operano nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa - c.d. settori sensibili - in seguito all’attivazione della Banca Dati nazionale della documentazione antimafia (v. Circolare 23 marzo 2016 allegata).
 
Si ricorda che la legge n. 190/2012, definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti
attività:
  1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. noli a freddo di macchinari;
  6. fornitura di ferro lavorato;
  7. noli a caldo;
  8. autotrasporti per conto di terzi;
  9. guardianìa dei cantieri.
Successivamente, per quanto riguarda i rapporti tra tali imprese e le Pubbliche Amministrazioni che presuppongono la previa acquisizione della documentazione antimafia (affidamento di contratti; autorizzazione di subcontratti ecc.), il DL n. 90/2014 ha previsto che: i) le PA procedono attraverso la consultazione delle white list, anche in via telematica; ii) fino al 25 giugno 2015, le PA potevano affidare i contratti e autorizzare i subcontratti sulla base della sola presentazione della domanda di iscrizione in white list.
Il DL n. 78/2015 ha poi prorogato tale meccanismo transitorio fino all'attivazione della Banca Dati Nazionale della Documentazione Antimafia (di seguito, Banca dati), vale a dire fino al 7 gennaio 2016.
 
Il venir meno del meccanismo transitorio ha determinato alcune difficoltà operative che sembrano in parte superate dalle recenti indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno nella citata Circolare.
Con particolare riferimento all'iscrizione, la Circolare rinvia al provvedimento che disciplina le white list (v. DPCM 18 aprile 2013) ed evidenzia che le Prefetture iscrivono le imprese nell'apposito elenco dopo aver consultato la Banca dati. Al riguardo, le specifiche indicazioni vengono distinte in base alla data di presentazione della domande di iscrizione:
  • se presentate dopo il 7 gennaio 2016, la Prefettura competente inserisce nel sistema informatico i dati dell’impresa richiedente. Se risulta già censita e la Banca dati fornisce l’esito liberatorio, l’impresa viene iscritta immediatamente; negli altri casi, vengono avviati gli accertamenti d’ufficio;
  • se presentate prima del 7 gennaio 2016 e in attesa di riscontro, la Prefettura inserisce comunque i dati dell’impresa interessata e così consente al sistema informatico di registrare anche le imprese che sono in attesa di iscrizione.
Per effetto di questa impostazione, le Prefetture sono tenute a proseguire nella pubblicazione dell’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione in white list, con l’indicazione della data di presentazione della domanda.
 
Al contempo, la Circolare contiene utili precisazioni riguardanti il connesso aspetto – sopra richiamato – dell’approvazione ovvero della stipula di un contratto tra la PA e l’impresa operante in un settore sensibile che sia in attesa di iscrizione.
 
In tal caso, la stazione appaltante consulta la white list (ai sensi dell’art. 1, co. 52, legge 190/2012) e, se verifica che l’impresa ha presentato la domanda di iscrizione, procede alla consultazione della Banca dati immettendo le informazioni riguardanti l’impresa.
 
Il Ministero precisa che da quest’ultimo momento decorrono i termini che consentono alla stazione appaltante di concludere ovvero approvare i contratti anche in assenza dell’esito delle verifiche antimafia e, quindi, dell’effettiva iscrizione delle imprese in white list (cfr. D. lgs. n. 159/2011, art. 92).
 
In particolare, decorsi 30 giorni dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede, ferma restando la condizione risolutiva che determina il successivo venir meno dei provvedimenti adottati e il diniego dell’iscrizione in white list, se le verifiche antimafia si concludono con un esito positivo (vale a dire, se emergono condizioni ostative).
 
Il meccanismo sopra descritto risulta di estremo interesse per le imprese operanti nei settori c.d. sensibili, in quanto, ( v. 1, 2 e 3 capoverso della Circolare) agevola la definizione dei rapporti con le PA, consentendo all’impresa che abbia presentato domanda e che non abbia conseguito ancora l’iscrizione in White list di poter accedere ad un contratto o ad un sub contratto che si inserisce nel piani di realizzazione di un’opera pubblica, in quanto, in siffatti casi, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto all’obbligo di consultare le white list potrà dare avvio all’iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.
In allegato Circolare Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013.

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