Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013 il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012.


Come noto, il suddetto articolo prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto (5 maggio 2012), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.


Ciò premesso, la dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, tramite il formato elettronico che sarà accessibile al seguente link
 

Per la dichiarazione 2013 devono essere comunicate solo le informazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione.


Il suddetto obbligo è in capo all'operatore ossia "una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti".
In base a questa definizione, il proprietario dell'impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l'operatore dell'impianto. L' "effettivo controllo sul funzionamento tecnico" di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:


- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;


- controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);


- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.


Nella maggior parte dei casi, l'operatore di un impianto di protezione antincendio è una persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'impianto. Lo stesso vale per gli estintori contenenti gas fluorurati che sono tipicamente usati in specifici settori di applicazione industriali. Tenuto conto della complessità dell'installazione e dell'importanza del corretto funzionamento dell'impianto, per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione si ricorre spesso a contratti con imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.
 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Cristiana Borrelli - Sezione Impianti, facility management e global service
Telefono: 081.5836.220 | E-mail: borrelli@unindustria.na.it

Area Stampa