A partire da quest'anno, l'ICI è stata sostituita dalla nuova I.MU. (Imposta Municipale propria) dovuta, dai proprietari e dai titolari di diritti reali, per gli immobili posseduti. Nel caso di locazione finanziaria, il contribuente è il soggetto locatario.
 

Sul Portale delle Entrate del Comune di Napoli è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta. Il calcolo è indicativo e non ha valore di ufficialità.
 

Valore imponibile
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • 135 per i terreni agricoli (110 per i gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti).

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell'area al 1° gennaio 2012.
 

Aliquote per il versamento in acconto (scadenza 18 giugno 2012)
A prescindere dalle aliquote deliberate dal Comune, l'Acconto dell'imposta va calcolato applicando le seguenti aliquote di base stabilite dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n° 214:
A) Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze: 4 per mille
Ai fini I.MU. per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

DETRAZIONE: oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, per l'abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.

  • MAGGIORAZIONE: Per l'anno 2012 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
  • PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota base del 7,6 per mille.

N.B.: Esclusivamente per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in 3 rate: la prima, entro il 18 giugno 2012, pari ad un terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni base; la seconda, entro il 17 settembre 2012, pari ad un altro terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni base; e la terza, entro il 17 dicembre 2012, a saldo dell'imposta totale complessivamente dovuta con conguaglio sulle precedenti due rate.

B) Aliquota altri immobili: 7,6 per mille
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, l'imposta va calcolata con l'aliquota base del 7,6 per mille. La metà dell'imposta dovuta per tali immobili è riservata allo Stato ed è versata contestualmente all'IMU dovuta al Comune.
 

Aliquote per il versamento del saldo (1-17 dicembre 2012)
In sede di Saldo il contribuente verserà, a conguaglio, le somme ancora dovute calcolate sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. N.B.: il pagamento del Saldo, a decorrere dal 1° dicembre 2012, potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

CONIUGE DIVORZIATO E/O SEPARATO: contribuente ai fini dell'imposta è esclusivamente il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile.

IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile è ridotto del 50%.

IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussitono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.

IACP E COOPERATIVE EDILIZIE:

  1. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari va applicata l'aliquota base del 7,6 per mille e spetta, per ogni immobile, la detrazione di € 200,00;
  2. L'imposta relativa agli immobili in questione è versata interamente al Comune in cui è ubicato l'immobile.

Codici tributo da indicare sul modello F24 per il pagamento dell'IMU (risoluzione dell'Agenzia Entrate n° 35/E)


1. 3912: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE;
2. 3913: IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
3. 3914: IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
4. 3915: IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO;
5. 3916: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
6. 3917: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO;
7. 3918: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
8. 3919: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO.

CODICE COMUNE: F839

L'imposta è divisa in due quote, una di competenza del Comune in cui è ubicato l'immobile, l'altra di competenza dello Stato. La quota di spettanza dello Stato ammonta al 50% dell'imposta dovuta per gli immobili non adibiti ad abitazione principale e pertinenze della stessa. L'imposta in Acconto relativa ai primi 6 mesi del 2012 va versata entro il 18 giugno 2012, utilizzando esclusivamente il modello F24 approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n° 2012/53906 del 12 aprile 2012.
 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Francesco Lo Sapio - Economia d’Impresa e Internazionalizzazione
Telefono: 081.5836.274 | E-mail: losapio@unindustria.na.it

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