Come noto, negli ultimi giorni il Governo è intervenuto con ulteriori misure sulla gestione dell’emergenza epidemiolgica. In particolare, sono stati adottati il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al 31 luglio) e il DPCM 17 maggio 2020 (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al 14 giugno). Tali atti - allegati - dettano disposizioni che incidono anche sulle attività economiche e produttive.

In particolare, queste ultime devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di “protocolli” o “linee guida” relativi al settore di riferimento, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida nazionali (art. 1, co. 14, DL 33/2020). 

Al riguardo, l’art. 2 del DPCM 17 maggio dispone che, sull’intero territorio nazionale, debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo. A partire da oggi, dunque, se da un lato tali atti mantengono intatta la loro efficacia, dall’altro essi potranno essere affiancati da protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni, sia pure nel rispetto dei principi contenuti nei primi. Pertanto, sarà importante monitorare le iniziative regionali, per evitare che vengano introdotti elementi di disomogeneità rispetto ai protocolli nazionali.

Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, co. 15, DL 33/2020).

A partire da oggi, eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con DPCM (secondo la disciplina già prevista dal DL 19/2020), oppure dalle singole Regioni. Infatti, queste ultime sono tenute a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, l'adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati dalle Regioni al Ministero della salute, all’ISS e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei DPCM, la Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti (art. 1, co. 16, DL 33/2020).

Con riferimento al tema degli spostamenti interregionali, fino al 2 giugno 2020 continuano di regola a essere vietati ma, in linea con una nostra richiesta, è stata espressamente confermata la possibilità di spostarsi tra Regioni per comprovate esigenze lavorative (art. 1, co. 2, DL 33/2020). A decorrere dal 3 giugno 2020, tali spostamenti saranno liberi, ma potranno essere limitati con DPCM (ai sensi del vigente art. 2, DL n. 19/2020), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree (art. 1, co. 3, DL 33/2020).

Riguardo agli spostamenti da e per l’estero, anche questi continuano di regola a essere vietati fino al 2 giugno 2020. Rimane tuttavia possibile recarsi all'estero per comprovate esigenze lavorative. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con DPCM (ai sensi del vigente art. 2, DL n. 19/2020), anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico (art. 1, co. 4, DL 33/2020).

Sul tema degli spostamenti, il DPCM 17 maggio è intervenuto a integrazione di quanto previsto dal DL 33/2020 con le seguenti previsioni (artt. 4, 5 e 6), anch’esse coerenti con le nostre richieste:

  • alcune categorie di lavoratori che faranno ingresso in Italia saranno esentate dagli obblighi e dalle misure di prevenzione e protezione (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario):
    1. equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante 
    2. cittadini e residenti nell’UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
    3. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
    4. personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore. Tale disposizione recepisce in parte la richiesta di Confindustria di superare l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per il lavoratore che rientri da una trasferta all’estero
    5. soggetti che per comprovate esigenze lavorative fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48), i quali sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. E' ragionevole ritenere che tale previsione si applichi ai soggetti diversi da quelli di cui al n. 2, per i quali l’esonero dalla quarantena è previsto a prescindere dalla durata della trasferta in Italia.
  • a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte da specifici provvedimenti emergenziali, gli spostamenti da e per l’estero, non sono soggetti ad alcuna limitazione con riguardo a: i)Stati membri dell’UE; ii) Stati dell’accordo di Schengen; iii) Regno Unito e Irlanda del nord; iv) Andorra, Principato di Monaco; v) Repubblica di San Marino e Città del Vaticano 
  • dal 3 al 15 giugno 2020, per comprovate esigenze lavorative saranno consentiti anche gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati. 

Sul piano delle sanzioni, oltre a quelle previste da specifiche disposizioni (v. riguardo ai protocolli), si applica l’art. 2, co. 1, DL 33/2020. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni del DL 33/2020, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso (ivi incluso il DPCM 17 maggio 2020), sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio o dell’attività, da 5 a 30 giorni.

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