L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36 pubblicata il 26 giugno, fornisce importanti chiarimenti, frutto di un costante e proficuo confronto fra Confindustria Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, in ordine al regime fiscale applicabile al premio di risultato, di cui all’art. 1 commi da 182 a 189 della L. 208/2015.

Si ricorda che quest’ultima norma ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un regime di tassazione agevolato che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.

Rispetto alle misure previste in anni precedenti, la citata disposizione limita gli effetti ai soli premi di risultato “di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti” in conformità al DM del 25 marzo 2016 e indicati nel contratto aziendale/territoriale. Pertanto, dal 2016 sono esclusi dal regime fiscale agevolato singole voci retributive (ad es. gli straordinari).

Inoltre, caratteristica tipica dei premi di risultato è la variabilità delle somme, che deve essere intesa come aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo (e non necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo).

Tenuto conto della funzione incentivante delle norme in esame, l’Agenzia ritiene che l’imposta sostitutiva del 10% possa applicarsi a patto che il raggiungimento degli obiettivi incrementali, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

I criteri di misurazione devono pertanto essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Diversamente si riconoscerebbe l’agevolazione a una precisa voce retributiva (il premio di risultato), circostanza questa che il legislatore ha voluto evitare con il nuovo assetto normativo.

L’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, continua ancora l’Agenzia, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione; nello specifico, la data di sottoscrizione del contratto non interferisce sull’importo agevolabile.

Se, ad esempio, un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale pari a 1.200 euro, l’imposta sostitutiva del 10% può essere applicata sull’intero importo del premio di risultato (1.200 euro), in quanto non rileva il fatto che il contratto aziendale sia stato sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo (marzo 2019), in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività.

Tuttavia, tale regime fiscale agevolato non trova applicazione qualora il contratto aziendale non risponda dei requisiti previsti dalla normativa e venga integrato con un successivo contratto. Più in particolare, se il nuovo contratto adegua l’accordo originario alla normativa in esame, non disciplinando il premio (che rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme ai requisiti richiesti), l’imposta sostitutiva può trovare applicazione solo sulla parte di premio che si riferisce al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo.

Infine, precisa ancora l’Agenzia, il regime fiscale ex art. 1 commi da 182 a 189 della L. 208/2015, non riservando il beneficio fiscale alla c.d. “retribuzione di produttività”, impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale, non dovendo necessariamente essere ancorata a uno specifico riferimento temporale.

Pertanto, se nel contratto aziendale/territoriale viene attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato è suscettibile di variabilità, l’Agenzia ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% sull’intero importo stabilito nel contratto (non rilevando la data di sottoscrizione) qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.


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