Di seguito, una prima sintesi di alcune delle principali misure fiscali di interesse per le impresw contenute nel Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento ordinario n. 21).

Sarà nostra cura aggiornarvi sulle tematiche riportate con ulteriori e specifici approfondimenti.

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’Irap

In ambito Irap, niente versamento né del saldo 2019 né della prima rata dell’acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del “decreto Rilancio” (vale a dire, nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno realizzato/percepito ricavi/compensi fino a 250 milioni di euro, con l’eccezione delle banche e degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni ed enti pubblici, ai quali non si applica la disposizione agevolativa. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Nuova misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di Spa, Sapa, Srl, Srls e società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti reddituali (ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro; riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica; aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020) e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente. Viene previsto che, con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro. La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene l’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Il credito d’imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir. Alle stesse società, inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto. Il bonus è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l’importo fruito, maggiorato degli interessi legali. Un decreto Mef stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. Il bonus è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il beneficio spetta, in generale, se i ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superano 5 milioni di euro; alle strutture alberghiere, invece, indipendentemente dal volume di affari registrato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni. Per fruire del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i locatari devono aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il bonus non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir. Può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative.

Art. 38 co. 7-9 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

Introdotto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative: per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite Oicr che investono prevalentemente in essi, spetta una detrazione d’imposta del 50 per cento. 100mila euro annui, l’investimento massimo detraibile. Questo va mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione anticipata, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, maggiorato degli interessi legali. Un decreto Mise-Mef dovrà individuare le modalità attuative.

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi (“super ammortamento”), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo (articolo 1, Dl 34/2019).

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Potenziata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro). In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi. Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.
Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale). Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.
Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro a un massimo di 15mila euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico, è istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta pari al 60% dei costi - fino a 80mila euro - sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l’acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Un decreto Mef-Mise potrà individuare ulteriori costi ammissibili al beneficio e soggetti aventi diritto. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 in compensazione. L’Agenzia delle entrate dovrà fornire istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Introdotta in via sperimentale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura (articoli 14 e 16, Dl 63/2013), la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest’ultimo recuperato come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell’importo della detrazione in un credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative della norma.

Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19

Via libera fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, alla possibilità, per chi ha diritto a crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza da coronavirus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta dei crediti d’imposta per: botteghe e negozi (articolo 65, Dl 18/2020); canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28, decreto Rilancio); adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, decreto Rilancio); sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125, decreto Rilancio). I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell’anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le modalità attuative con un provvedimento delle Entrate.

Art. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Eliminate definitivamente le clausole di salvaguardia che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote Iva del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.

Art. 124 – Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Azzerata l’Iva sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell’epidemia da coronavirus (successivamente, si applicherà l’aliquota del 5%). Tra i beni interessati: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3; abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici); termometri; detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro. È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti (articolo 19, Dpr 633/1972).

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo del settore, un credito d’imposta, fino a un massimo di 60mila euro (nel limite complessivo di 200 milioni di euro), pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi). Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap; è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta ovvero in compensazione tramite F24. Un provvedimento delle Entrate definirà le disposizioni applicative.


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