La Commissione europea ha esteso il Temporary Framework sugli aiuti di Stato ad ulteriori tipologie di aiuto. L'obiettivo della nuova comunicazione è quello di individuare ulteriori misure temporanee di aiuti compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE alla luce della pandemia di COVID-19.
Le nuove tipologie sono volte a:
- aumentare l’intensità di aiuto per la ricerca legata al COVID e ai prodotti medici e farmaceutici connessi;
- aumentare l’intensità di aiuto ammissibile per gli stabilimenti necessari per testare i prodotti di contrasto al COVID;
- incentivare la produzione di dispositivi medici per il contrasto del COVID (tale disposizione è ispirata alla misura di 50 milioni adottata dall’Italia lo scorso 20 marzo)
- concedere agevolazioni fiscali selettive, ossia mirate a specifiche regioni o settori. Gli aiuti sono concessi prima del 31 dicembre 2020 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022;
- concedere riduzioni degli oneri previdenziali a carico delle imprese di specifici settori o regioni.
Inoltre, la Commissione ha fornito ulteriori chiarimenti e apportato modifiche ad alcune disposizioni già contenute nel testo del Temporary Framework.
In particolare, è stata estesa la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti per un importo massimo di 800.000 euro anche sotto forma di garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa. L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019.
Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 3 aprile 2020.
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