Scade il prossimo 31 marzo il termine per presentare, in via telematica al GSE, le comunicazioni di completamento relative al credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati nel 2025 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
In estrema sintesi, si ricorda che l’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nel limite di spesa pari a 2,2 miliardi milioni di euro.
A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.
In merito a quest’ultima comunicazione, il DM 28 gennaio 2026, intervenendo sull’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, ha disposto la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2026 del termine per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077).
Al riguardo, con comunicato del MIMIT relativo alla proroga, è stato affermato che le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento.
Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026.
A norma del citato art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, in assenza di modifiche, resterebbe invece ferma la data del 31 luglio 2026 per la presentazione della comunicazione di completamento in relazione agli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026).
Si evidenzia che il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta (art. 2 comma 5 del DM 15 maggio 2025).
Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per determinare quale termine rispettare (31 marzo o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.
Utilizzo nel modello F24 con codice tributo 7077
Con riguardo ai termini per l’utilizzo del beneficio fiscale, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DM 15 maggio 2025, il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia, in tre quote annuali di pari importo.
Con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta per investimenti completati 2025 (non “prenotati” nel 2024 con ordine e acconto minimo del 20%), se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, con il codice tributo 7077 (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 29 gennaio 2026).
Come precisato dall’Agenzia, la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Riferimento: Francesco Lo Sapio - Area Strumenti di Convergenza e Politica Industriale, Programmazione comunitaria e creditoTelefono: 081.5836.274 | E-mail: losapio@unindustria.na.it