Con la circolare n. 14 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni ufficiali in merito al regime opzionale IVA nel settore del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 comma 59 ss. della L. 207/2024) e divenuto operativo con il provv. n. 309107/2025 dal 30 luglio scorso.
Il regime consente l’assolvimento dell’IVA da parte del committente, a seguito di apposita opzione, con riferimento alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto e subappalto, rese nei confronti degli operatori che svolgono attività di trasporto e di movimentazione merci e di logistica. L’opzione, per risultare efficace, richiede l’invio di uno specifico modello all’Agenzia delle Entrate, approvato dal richiamato provvedimento attuativo.
Allo scopo di individuare puntualmente gli operatori che possono avvalersi del regime speciale, la circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate afferma che può farsi riferimento alla classificazione ATECO 2025, sezione H (“trasporto e magazzinaggio”). Sono menzionati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti codici attività: 49.20 Trasporto ferroviario di merci; 49.41 Trasporto di merci su strada; 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci; 51.21 Trasporto aereo di merci; 52.1 Magazzinaggio e deposito; 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci; 52.24 Movimentazione merci; 52.25 Servizi di logistica; 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.
Si precisa che, nel caso di rapporti di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, nella loro veste di committenti, al fine di poter a loro volta aderire al regime opzionale, devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di attività interessati dalla disciplina.
Ai fini dell’emissione della fattura, da parte del prestatore del servizio, l’Agenzia precisa che il documento deve indicare, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto avviene per le operazioni in split payment). Le modalità di compilazione della fattura elettronica e le annotazioni nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione.
Per applicare la nuova disciplina, con riguardo ai contratti stipulati anteriormente alla data di invio del modello all’Agenzia e per i quali è stata esercitata l’opzione, si fa riferimento alla data in cui il prestatore “ha emesso la fattura” (a prescindere dal momento di effettuazione del servizio).
Ulteriori indicazioni rilevanti, fornite dalla circolare n. 14, concernono:
- l’impossibilità di revocare l’opzione esercitata per il regime in parola;
- la possibilità di inviare comunicazioni correttive per sanare eventuali errori riguardanti un modello già trasmesso.
Nella circolare in commento, l’Agenzia si esprime anche sulle modalità di recupero dell’imposta, nonché sulla compatibilità con il regime speciale IVA previsto per gli autotrasportatori ai sensi dell’art. 74 comma 4 del DPR 633/72.