l regolamento (UE) n. 1169/2011, dedicato alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, elenca tutte le indicazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta dei prodotti preimballati.

Nell’ambito di tali disposizioni, è previsto anche l’obbligo di dichiarare in etichetta la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella preparazione dell’alimento (c.d. QUID: Quantitative Ingredient Declaration), quando ricorra uno dei seuenti presupposti:

  • l’ingrediente o la categoria di ingredienti figurano nella denominazione dell’alimento o sono generalmente associati a tale denominazione dal consumatore;
  • l’ingrediente o la categoria sono evidenziati nell’etichettatura mediante parole o immagini;
  • l’ingrediente o la categoria sono essenziali per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Per agevolare l’applicazione corretta di tale obbligo da parte degli operatori, la Commissione UE ha elaborato alcune linee guida, contenute nella comunicazione di data 20.11.2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE dello scorso 21.11.2017 (C393/5).

Il nuovo testo “integra e sostituisce” i precedenti orientamenti risalenti al 21.12.1998, emanati quasi venti anni fa con riferimento alla (ormai abrogata) direttiva 79/112/CEE ma rimasti, sino ad oggi, un utile parametro per le imprese.

E’ comunque utile riportare di seguito una sintesi dei principali chiarimenti.

La Commissione ribadisce (come già espresso all’ art. 22 e all'allegato VIII del Regolamento 1169/2011) che tale indicazione deve essere espressa in percentuale sul totale del prodotto finito, apposta tra parentesi accanto alla denominazione di vendita, oppure tra parentesi nella lista degli ingredienti.

Esenzioni e casi particolari

Alcuni casi particolari, tuttavia, non richiedono l'indicazione percentuale dell’ingrediente caratterizzante o  modalità particolari di indicazione dello stesso. Tra questi si menziona, in particolare:

  • qualora l’immagine sulla confezione rappresenti tutti gli ingredienti dell’alimento, senza evidenziarne uno in particolare;
  • quando vi sono alimenti in liquido di governo (inclusi sottoli e sottaceti) per i quali, conformemente alla normativa, è riportato sia peso sgocciolato che peso netto (es tonno sott’olio);
  • quando non è chiaramente possibile separare liquido di governo da prodotto alimentare (es, salsa giardiniera, trito di verdure sottolio etc) occorre invece indicare gli ingredienti caratterizzanti – salvo poi riportare correttamente la lista di tutti gli ingredienti (es, “Salsa giardiniera in olio extra-vergine”(Olio extravergine: 40%) aromi o spezie presenti in piccole quantità, vitamine e minerali o altre sostanze nutritive aggiunte in integratori;
  • in caso di succhi o nettari di frutta o confetture, laddove vi siano almeno due tipologie di frutta (rese note in nome di vendita o come immagini), occorre indicare la percentuale dei singoli frutti in caso di ingredienti caratterizzanti composti (es, “bignè alla crema”(crema 15%)” e, pertanto, va indicata la percentuale di crema sul prodotto finito, salvo poi indicare i sotto-ingredienti della crema in lista ingredienti.

Se si indica invece anche l’ingrediente caratterizzante dell’ingrediente caratterizzante (es, “bignè alla crema d’uovo”) occorre indicare in lista ingredienti tanto la percentuale della crema che poi, entro questa, quella delle uova. Si chiarisce inoltre - sebbene non esplicitato dalla Commissione - che, in caso di oli vegetali di immersione (es. verdure in olio extravergine di oliva) con particolare pregio qualitativo e che non rappresentano legalmente liquido di copertura e quindi non hanno obbligo di scorporo di peso netto e sgocciolato, è auspicabile l' ndicazione quantitativa dell’ingrediente “olio extravergine”.

Infine, in caso di prodotti trasformati o soggetti a cottura, con perdita di peso in ragione della perdita di umidità, l’indicazione quantitativa dell’ingrediente caratterizzante è riferita alla quantità di prodotto utilizzato, rispetto alla quantità dell'alimento.

Occorrerà, pertanto, tenere presenti i fattori di trasformazione anche nella predisposizione della tabella nutrizionale, che ricordiamo, è obbligatoria (fatte salve esenzioni pe alcune categorie di alimenti) per i prodotti trasformati pluriingrediente non venduti tramite filiera corta (provincia di appartenenza e province contermini). Si ricorda in ogni caso che le linee guida della Commissione hanno puramente un valore orientativo e non si sostituiscono alla legge e alla giurisprudenza su singoli prodotti, che potranno richiedere considerazioni più puntuali da effettuare caso per caso.

 

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