L'Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il 21 settembre 2016, il testo unico sul vino . Esso raccoglie, in parte modificandola, la normativa nazionale in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.

Il provvedimento intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini e si compone di 91 articoli e verrà sottoposto all'approvazione del Senato.

Di rilievo, come novità introdotta, il riconoscimento del vino e dei territori viticoli come patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale (art. 1).

Si prevede poi che lo Stato promuova interventi per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. Viene inoltre definito come vitigno autoctono italiano il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. L'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT, nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari.

Solo le varietà di uva da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono.
ll Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo.

Sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici.

Viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione, ma anche per la produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento.
In merito alla produzione di mosto cotto viene ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché essa riguardi i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L' elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui potrà essere lecita previa comunicazione preventiva.

La detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, viene elevata al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno.
Vengono enucleate le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici inserendo una deroga al divieto per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine o attrezzature impiegate per le pratiche enologiche autorizzate.

In merito alla normativa sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, sono stati definiti gli ambiti territoriali, specificando che, solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione.

In relazione alla procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche viene previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente. Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto. La cancellazione della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT).

Nei disciplinari di produzione deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. E' stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione.
Per i vini DOP , in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.

Viene, poi, disciplinata la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP; è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

 In merito all'etichettatura, presentazione e pubblicità, è stato rivista la disciplina dell'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.
 I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri conteniori di capacità non superiore a sei litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo da evitarne il riutilizzo. Per i vini DOC può essere utilizzato tale contrassegno o, in alternativa, il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.

In ordine alla denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti, le principali novità introdotte in Commissione riguardano gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri che sono dichiarati esenti dalla tenuta del registro di carico e scarico. Nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. E' comunque vietato l'uso dei termini "DOC", "DOP" "DOCG" "IGT" o "IGP".

Quanto agli adempimenti amministrativi", viene previsto che gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN siano assolti dal rispetto dei termini di registrazione prescritti, purché i sistemi informatici siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2015. Per i titolati di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Infine, quanto ai controlli e alla vigilanza, l'Autorità nazionale competente designata per i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi. I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco; nel caso in cui l'utilizzatore di una DOP o IGP sia soggetto a più strutture di controllo, gli organismi interessati devono, di comune accordo, individuare la struttura responsabile unica dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e, in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo.

In merito alla Tutela del Made in Italy viene previsto che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
Infine, in ordine al sistema sanzionatorio, viene introdotta la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.

 

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