Nel corso della riunione dell’11.12.2017, il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 – legge di delegazione europea 2015.

Il decreto, pertanto, prevede un quadro sanzionatorio di riferimento per la violazione delle norme sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, consentendo un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale.

A tal fine il decreto individua quale autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Esaminando l’articolato, si rileva che:

  • sono previste sanzioni di carattere amministrativo applicabili fatte salve le eventuali norme di carattere penale;
  • il decreto si applica agli operatori responsabili a norma dell’articolo 8 del Regolamento UE 1169/2011. Per le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà. Non si applica sanzione, invece, nel caso di organizzazioni senza scopo di lucro – salvo non si tratti di omissione o mancata conformità a disposizioni sugli allergeni e sulla data di scadenza – o se avviene adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi;
  • la violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento comporta una sanzione amministrativa compresa tra i 3.000 e i 24.000 Euro;
  • l’OSA che a qualsiasi titolo influisca sulle informazioni relative agli alimenti e fornisca alimenti di cui conosca o possa presumere la non conformità in materia di informazione è punito con una sanzione compresa tra i 500 e i 4.000 Euro;
  • in caso di modifica delle informazioni che accompagnano l’alimento, l’OSA che ha attuato la modifica non corretta incorre in una sanzione compresa tra i 2000 e i 16000 Euro;
  • l’OSA che non assicura la corretta trasmissione delle informazioni B2B è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 8.000 Euro. Stessa sanzione è comminata in caso di mancata menzione, nell’imballaggio esterno che contiene alimenti preimballati, della denominazione dell’alimento, della data di scadenza o del TMC, delle condizioni particolari di conservazione o d’impiego e del nome dell’OSA responsabile;
  • l’omessa indicazione degli allergeni comporta una sanzione compresa tra i 5000 e i 40000 Euro.   Tale sanzione non si applica, tuttavia, nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002 prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo.
  • le non conformità alle disposizioni in materia di allergeni, sebbene indicati, sono invece sanzionabili con un importo incluso tra 2000 e 16000 Euro;
  • l’omissione delle altre informazioni previste dall’articolo 9.1 del Regolamento UE 1169/2011 (denominazione alimento, lista ingredienti, QUID, data di scadenza/TMC, quantità netta, condizioni di conservazione o di uso se richieste, nome o ragione sociale e indirizzo dell’OSA responsabile, titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti più di 1,2% di alcol in volume e la dichiarazione nutrizionale, ove richiesta) è sanzionata con importo compreso tra i 3000 e i 24000 Euro;
  • la mancata conformità alle norme in materia di leggibilità comporta una sanzione compresa tra 1000 e 8000 Euro;
  • la non conformità alle disposizioni in materia di vendita a distanza comporta una sanzione inclusa tra 2000 e 8000 Euro.
  • Quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 a 40.000,00 Euro;
  • L’OSA responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione delle disposizioni in materia di informazioni volontarie è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria inclusa tra 3.000 e 24.000 Euro;
  • La violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 16.000 Euro. Quando tale violazione riguarda solo errori ed omissioni formali, tuttavia, la sanzione è invece ridotta ad un importo compreso tra 500 e 4.000 Euro;
  • Il decreto prevede ulteriori sanzioni per la non conformità agli articoli del regolamento di informazioni che, seppure presenti in etichetta, non risultano corrette.
  • Per quanto concerne l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di matrice europea il decreto prevede:
  • Disposizioni in materia di lotto, adeguando la normativa a quanto previsto  dalla direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata  alimentare;
  • Disposizioni in materia di distributori automatici;
  • Disposizioni in materia di vendita di prodotti non preimballati;
  • Disposizioni in materia di prodotti non destinati al consumatore (B2B).

Il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane.

 

FONTE www.foodlabelling.it - Alliance Food Consultants

 

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