È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 9.12.16 recante ‘Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che introduce l’obbligo di citare l’origine del latte sulla quasi totalità dei prodotti lattiero-caseari, nei 90 giorni a decorrere da data odierna – 20.1.2017 – ‘in via sperimentale fino al 31 marzo 2019‘ (art. 7).

Campo di applicazione. Il decreto si applica sia al latte (vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina ‘e di altra origine animale’, fresco e a lunga conservazione), sia ai prodotti lattiero-caseari di cui in apposita lista.
L’origine del latte è prescritta sulle etichette dei seguenti prodotti alimentari:
- latte e creme di latte (concentrate e non, con o senza aggiunta di zucchero e/o edulcoranti),
- latticello, latte e crema coagulata, kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o cacao,
- siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o altri edulcoranti,
- prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove,
- burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili,
- formaggi, latticini e cagliate.
Le norme si applicano ai soli prodotti realizzati in Italia e destinati alla vendita sul mercato italiano, nel rispetto della libera circolazione delle merci realizzate in altri Stati membri (oltreché nello Spazio Economico Europeo e in Turchia) in conformità alle regole comuni. Con l’esclusione degli alimenti registrati come DOP, IGP, STG e di quelli biologici, i quali sono, almeno in parte, già soggetti a oneri d’informazione sulla provenienza delle materie prime.

Origine della materia prima. L’origine del latte (e/o dell’ingrediente lattiero di base) deve venire indicata in etichetta con la duplice menzione dei Paesi di mungitura e di condizionamento o trasformazione. Qualora le predette operazioni abbiano avuto luogo nei territori di diverse nazioni, si potrà impiegare la dicitura ‘miscela di latte di Paesi UE’ (o ‘non UE’) o ‘latte condizionato o trasformato in Paesi UE’ (o ‘non UE). In alternativa, ove le località di produzione primaria e trasformazione coincidano, può venire citata la ‘origine del latte’, seguita dal nome del Paese.

Etichettatura degli alimenti. Le indicazioni relative all’origine del latte devono essere ‘indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire‘.

Periodo transitorio e sanzioni. I prodotti ‘portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati’ prima dell’entrata in vigore (90 giorni da oggi) potranno venire commercializzati fino a esaurimento scorte, entro il termine ultimo dei 180 giorni successivi alla vigenza del decreto. Le violazioni dovrebbero venire punite, in linea teorica, con le sanzioni previste in una precedente legge, la cui applicabilità non è peraltro del tutto scontata.

Al fine di applicare correttamente le nuove norme sono attese le Linee guida ministeriali entro breve tempo.

Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19.1.17, Serie Generale, n. 15, su http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-19&atto.codiceRedazionale=17A00291&elenco30giorni=false