Il ministero delle Politiche agricole, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 (Decreto 23 dicembre 2015 concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012) ha regolamentato le modalità applicative dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei disciplinari approvati a livello nazionale e non ancora esaminati dalla Commissione Ue.
Questo decreto si prefigge di risolvere la coesistenza, anche per anni, di due distinti disciplinari che potrebbero essere profondamente diversi e con prescrizioni che potrebbero portare a situazioni di difficile gestione. Dunque, una volta che venga pubblicato il Dm nazionale che approva le richieste di modifica di un determinato disciplinare, questa nuova versione entra in vigore e va a sostituire la precedente.

In particolare, Il decreto specifica che l'autorizzazione per l’etichettatura transitoria, prevista dall’articolo 72 del regolamento n. 607/09, si applica alle produzioni di una determinata campagna vendemmiale a condizione che lo stesso decreto entri in vigore prima dell’inizio di detta campagna. L’autorizzazione per l’etichettatura transitoria è riferita all'ultimo disciplinare, aggiornato con le modifiche contenute nella proposta trasmessa alla Commissione Ue. Viene esclusa la coesistenza con le disposizioni del disciplinare preesistente.

Per le autorizzazioni di etichettatura transitoria rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto, nel caso sia prevista la coesistenza della proposta di modifica del disciplinare inviata alla Commissione Ue con le disposizioni del preesistente disciplinare, il soggetto richiedente deve chiedere al Mipaaf l’adeguamento del decreto di autorizzazione. Il decreto entrerà in vigore il 22 gennaio 2016.