Pubblicato il 20 agosto scorso in Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 - il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
Il provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha l’obiettivo di razionalizzare e semplificare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un UNICO TESTO organico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151.

Il decreto (allegato) si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.
L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa  alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
L’allegato è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalità “con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività”:

  • G.1 Termini, definizioni e simboli grafici;
  • G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio;
  • G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività.

Sezione S Strategia antincendio, “contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio”:

  • S.1 Reazione al fuoco;
  • S.2 Resistenza al fuoco;
  • S.3 Compartimentazione;
  • S.4 Esodo;
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
  • S.6 Controllo dell’incendio;
  • S.7 Rivelazione ed allarme;
  • S.8 Controllo di fumi e calore;
  • S.9 Operatività antincendio;
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Sezione V Regole tecniche verticali, “contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia antincendio. La sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite a ulteriori attività”:

  • V.1 Aree a rischio specifico;
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • V.3 Vani degli ascensori.

Sezione M Metodi, “con la descrizione delle metodologie progettuali”.

  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
  • M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

 


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