E' stata pubblicata su G.U. n. 261 del 10-11-2014 la c.d. legge comunitaria 2013 bis (DDL1864-B) con cui si introducono alcune modifiche al TU in materia di sicurezza sul lavoro, che entreranno in vigore a partire dal 25 novembre 2014 (v. allegato).
In particolare, le modifiche normative riguardano le disposizioni in tema di valutazione dei rischi sia in caso di costituzione di nuova impresa, sia di rielaborazione della valutazione dei rischi (art. 28, comma 3bis, Dlgs n. 81/2008 e 29, comma 3, Dlgs. n. 81/2008).
La norma modificativa è intervenuta a seguito della procedura d’infrazione comunitaria n. 4227/2010 avviata contro l'Italia per il non corretto recepimento della direttiva quadro (Direttiva quadro CEE n. 391 del 1989), con riferimento ai termini previsti per la redazione del documento contenente la valutazione dei rischi.

Di seguito, il testo a fronte degli articoli sopra richiamati, con le modifiche introdotte ed un breve commento.
 

Articoli modificati Testo a fronte

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 –
Ante Legge comunitaria 2013 
bis

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 –
Post Legge comunitaria 2013 bis

Art. 28, c. 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008 In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 29, comma 3, D. Lgs 81/2008 La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Di seguito le principali novità.
Il testo della norma precedente alla modifica disponeva che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro fosse tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, comma 3 bis).
Con la modifica introdotta (art. 13, comma 1, lett. a), legge 30 ottobre 2014, n. 161) si aggiunge l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, di dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e comma 3). Resta fuori da questo elenco, in base alla nuova disposizione, solamente la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (art. 28, comma 2, lett. a)) che può essere redatta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, come già previsto dall’attuale norma.
Il datore di lavoro, inoltre, dovrà dare immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’adempimento degli obblighi citati, che potrà accedere, su richiesta, alla relativa documentazione.
L’ulteriore modifica introdotta dalla c.d. legge comunitaria 2013 bis riguarda la rielaborazione della valutazione dei rischi, che deve essere effettuata immediatamente, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29, comma 3, Dlgs. n. 81/2008).
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Con la modifica introdotta dalla cd legge comunitaria (art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 ottobre 2014, n. 161) si aggiunge un onere per il datore di lavoro il quale, anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione.
Come nel caso precedente, il datore di lavoro dovrà dare immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'aggiornamento delle misure di prevenzione il quale accede, su richiesta, alla documentazione suindicata.
 


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