Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti

L’articolo 61 estende ad una serie di settori, ritenuti maggiormente impattati sul fronte economico dall’epidemia, la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, già concessa alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator dall’articolo 8 del DL n. 9/2020.

Questa sospensione, indipendente dalla dimensione dei soggetti e dal luogo di residenza o di operatività nel territorio dello Stato, è relativa a:

- versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) per i mesi di marzo e aprile;

- versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (anche per il settore turistico cfr. art. 57, comma 3);

- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.

Nel dettaglio la sospensione è rivolta a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

I versamenti sospesi per i soggetti operanti nei settori sopra richiamati (inclusi i soggetti del comparto turistico-alberghiero già regolati dall’articolo 8 del DL n. 9/2020) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione mensile, fino a 5 rate di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (dunque fino a settembre 2020). Esclusivamente per le federazioni, gli enti di promozione sportiva e per le associazioni o società sportive professionistiche o dilettantistiche la sospensione è prolungata di un mese (fino a maggio 2020) e tali soggetti saranno chiamati a riversare entro giugno 2020, in un’unica soluzione o con rateizzazione in 5 rate mensili da giugno ad ottobre 2020.

Soggetti di minori dimensioni (ricavi non superiori a 2 mln di euro)

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione residenti o operativi in Italia, non esercenti attività nei settori cd. maggiormente colpiti, che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del decreto-legge (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) avevano un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro è concessa la sospensione relativa a:

- versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) dovuti nel mese di marzo;

- versamenti IVA scadenti nel mese di marzo;

- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria del mese di marzo.

Anche in questo caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.


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