Le imprese che effettuano o hanno intenzione di effettuare investimenti in attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019 dovranno fare i conti, a partire dal prossimo anno, con una consistente riduzione dell’agevolazione.
Dal 2024, infatti, il credito d’imposta per attività di innovazione e design dovrà essere determinato applicando, alla relativa base di calcolo, aliquote “dimezzate” rispetto a quelle operative nel 2023.

Anzitutto, il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica ex art. 1 comma 201 della L. 160/2019, riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni (art. 1 comma 203 della L. 160/2019), per il 2024 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023) e il 2025 (quello in corso al 31 dicembre 2025) scende al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-ter della L. 160/2019).

Stessa sorte spetta alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Per tali attività, il credito d’imposta è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-quinquies della L. 160/2019).
Per il 2024 e il 2025, fermo restando il limite massimo annuale di 4 milioni, la misura del credito d’imposta passa al 5% (art. 1 comma 203-sexies della L. 160/2019).

La riduzione dell’agevolazione colpirà anche le attività di design e ideazione estetica ex art. 1 comma 202 della L. 160/2019, per le quali il credito d’imposta è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni (art. 1 comma 203 della L. 160/2019).
Dal 2024 e fino al 2025, il credito d’imposta scende al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-quater della L. 160/2019).
Pertanto, a parità di investimenti, le imprese potranno beneficiare dal 2024 di un credito d’imposta pari alla metà di quello riconosciuto per gli investimenti effettuati nel 2023.

Nessuna modifica, invece, per le attività di ricerca e sviluppo ex art. 1 comma 200 della L. 160/2019, per le quali resta ferma l’aliquota del credito d’imposta nella misura del 10%, applicabile dal 2023 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) e fino al 2031 (quello in corso al 31 dicembre 2031) ai sensi dell’art. 1 comma 203-bis della L. 160/2019. In tal caso, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale di 5 milioni.
Per espressa previsione normativa, il limite massimo del credito d’imposta in questione deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Con riferimento alle modalità di determinazione del credito d’imposta, si ricorda che la relativa base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tra questi rientrano anche i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del nuovo Patent box di cui all’art. 6 del DL 146/2021 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2023, § 4.5).

Stop al credito R&S “potenziato” per il Mezzogiorno

Si segnala inoltre che, stando alla normativa attualmente in vigore e salvo ulteriori proroghe, dal 2024 non sarà più possibile beneficiare del credito d’imposta “potenziato” per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Per tali investimenti, infatti, l’art. 1 comma 185 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 268 lettera a) della L. 197/2022, prevede la possibilità di applicare l’aliquota maggiorata – pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese – soltanto fino al 2023.

La tabella di seguito riepiloga la misura dell’agevolazione.

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