Con la circolare n. 20/E (allegata), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al concetto di sanificazione ai fini del credito d’imposta di cui all’art. 125 del DL 34/2020.

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, secondo l’Agenzia deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In particolare, le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS Co V 2, tra cui rientrano espressamente:

  1. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
  2. b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui sopra siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta, secondo l’Agenzia, anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).

Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L’agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.

Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come ad esempio nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, ecc.), possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica. Anche in tal caso – purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 –, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Laddove l’esercizio dell’attività esercitata dal soggetto beneficiario dell’agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione.

Con riferimento poi alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari) per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, secondo l’Agenzia delle Entrate solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta in esame. Occorre quindi che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante COVID-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, l’Agenzia ritiene che le spese relative alla sanificazione di cui all’art. 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d’imposta in esame.

Considerato che nel caso delle spese di cui all’art. 125, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, ne deriva che siano agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 125 del DL 34/2020 sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Sono inoltre agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione (quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc.), sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante COVID-19, necessari, tra l’altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia COVID-19.

 


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