Oggi proseguiamo la disamina delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese contenute del DL Rilancio con un focus sugli interventi in materia di incentivi agli investimenti e misure settoriali.

Indice:

  • Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative (art. 38)
  • Superammortamento - proroga del termine di consegna dei beni (art. 50)
  • Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 119)
  • Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121)
  • Cessione di crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (art. 122)

Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative (art. 38)

L’articolo 38 incrementa i fondi per la concessione di finanziamenti e di contributi a fondo perduto all’industria dell’intrattenimento digitale e all’ecosistema delle start-up e delle PMI innovative. In tale contesto, vengono definite anche alcune misure di rilevanza fiscale, tese ad agevolare l’afflusso di nuove risorse a beneficio di start-up e PMI innovative

Il comma 4 dell’articolo 38 modifica la disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo come modificato dall’ultima legge di bilancio, aggiungendo le start-up innovative (come qualificate dall’articolo 25 del DL n. 179/2012) al novero dei soggetti che possono svolgere attività di ricerca in forza di un contratto di ricerca (c.d. ricerca “extra-muros”) dando diritto al beneficiario del credito R&S che sostiene l’investimento alla maggiorazione del 150% delle spese ammissibili per il calcolo del credito; si ricorda che tale novero comprendeva in precedenza le sole università e gli istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato (art. 1, co. 200, lett. c) L n. 160/2019).

Il successivo comma 5 dell’articolo 38, pur prorogando di 12 mesi la permanenza delle start-up innovative nella speciale sezione ad esse dedicata del registro delle imprese, esclude la possibilità di fruire nel periodo di proroga del complesso delle agevolazioni fiscali e contributive concesse dalla normativa vigente.

I commi 7 ed 8 provvedono, infine, ad introdurre due nuove agevolazioni fiscali in regime “de minimis” rispettivamente volte a promuovere investimenti privati in start-up e PMI innovative.

La norma recata dal comma 7 affianca alla vigente disciplina degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative (articolo 29 del DL n. 179/2012) il nuovo articolo 29-bis, che regola ex novo una detrazione IRPEF alternativa al regime preesistente.

La nuova detrazione è concessa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, ed è pari al 50% delle somme investite direttamente o per il tramite di OICR nel capitale sociale di una o più start-up innovative. La detrazione, come accennato, è concessa ai sensi del regolamento “de minimis” (Reg. UE 1407/2013) ed è riconosciuta per un investimento massimo, in ciascun periodo d’imposta, pari a 100.000 euro. L’investimento deve essere mantenuto per un periodo di almeno tre anni, a pena di decadenza dal beneficio con conseguente recupero dello stesso e dei relativi interessi legali, in capo all’investitore.

Un intervento sostanzialmente identico per decorrenza e parametri è effettuato mediante il comma 8 dell’articolo 38, in favore degli investimenti realizzati dai soggetti IRPEF nel capitale sociale delle PMI innovative (di cui all’articolo 4 del DL n. 3/2015).

Entrambi gli incentivi descritti dovranno essere attuati con decreto congiunto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Osservazioni di Confindustria

Con riferimento all’ampliamento del perimetro di soggetti “qualificati” per lo svolgimento di attività di ricerca extra muros, che danno diritto ad una maggiorazione dell’agevolazione, vale la pena segnalare come la norma richiami le sole start-up innovative e non anche le PMI innovative solitamente equiparate alle prime sul piano delle agevolazioni.

Per quanto concerne invece le nuove detrazioni IRPEF riconosciute per investimenti in Start-up e PMI innovative, si sottolinea come tale azione potrebbe agevolare il finanziamento privato mediante importi unitari contenuti, che tuttavia possono risultare fondamentali nelle fasi iniziali di sviluppo delle iniziative imprenditoriali. L’intento dichiarato del Legislatore è quello di varare meccanismi analoghi a quelli già introdotti con successo in altri Paesi, quali, ad esempio, il Seed Enterprise Investment Scheme – SEIS, introdotto dal Regno Unito. Tale iniziativa dovrebbe, in ogni caso, essere accompagnata da meccanismi applicativi semplificati rispetto a quelli già in vigore per gli investimenti realizzati da persone fisiche o giuridiche, regolati dall’articolo 29 del DL n. 176/2012 e dal recente DM attuativo del 7 maggio 2019. Questi ultimi, che rimangono invariati, prevedono ad oggi il riconoscimento di una detrazione – ovvero di una deduzione nel caso delle persone giuridiche – dalle imposte sui redditi, pari al 30% delle somme investite, con massimali di investimento annuali fissati ad 1 milione di euro per i soggetti IRPEF e 1,8 milioni per i soggetti IRES.

Posta la coesistenza delle nuove detrazioni IRPEF con quanto già disposto dall’articolo 29 del DL n. 179/2012, un punto che merita chiarimenti è la possibilità per i soggetti intenzionati a fruire delle detrazioni concesse in base alle precedenti disposizioni, di transitare al nuovo regime, che in ragione dell’aliquota incrementata (e di eventuali semplificazioni procedurali) appare di per sé più favorevole per investimenti di importo inferiore a 100.000 euro. Per giunta, la possibilità che le nuove disposizioni comportino un maggiore afflusso di capitale sui medesimi soggetti che danno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 29 citato, comporta particolare attenzione nella verifica del rispetto della soglia massima di 15 milioni di euro stabilita per i conferimenti ammissibili in ciascuna start-up o PMI innovativa ai fini delle agevolazioni concesse (cfr. Art. 4, co. 7 del DM 7 maggio 2019).

Effetti finanziari

L’intervento di rafforzamento delle detrazioni per start-up e PMI innovative genera un impatto finanziario stimato in un minor gettito IRPEF stimato in 70,8 milioni di euro nel 2021 e 40,5 milioni a regime a decorrere dal 2022.

________________________________________________________________

Superammortamento - proroga del termine di consegna dei beni (art. 50)

La norma dispone il differimento, dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, del termine per la consegna di beni agevolabili con il c.d. superammortamento, ai sensi dell’articolo 1, DL 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita). Si ricorda che l’articolo 1 del Decreto Crescita ha reintrodotto, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, il superammortamento, incentivo consistente in una maggiorazione figurativa del 30% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi. La prima edizione di questo incentivo risale alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, all’articolo 1, commi 91-97, prevedeva una maggiorazione figurativa nella misura del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i mezzi di trasporto a motore di cui all’articolo 164 del TUIR. Tale agevolazione, in origine applicabile agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata oggetto di una prima proroga con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e, successivamente, di una ulteriore proroga con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Il meccanismo agevolativo è stato, sin dalla sua introduzione, connotato da una peculiare scansione temporale e da un meccanismo c.d. di “prenotazione”, che consente di agevolare anche gli investimenti effettuati oltre il termine previsto dalla norma, a condizione che entro tale termine vi sia un ordine accettato dal venditore, oltre al versamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il meccanismo consente di differire la consegna del bene entro un termine che era fissato dal DL crescita al 30 giugno 2020 e che viene ora prorogato in ragione della situazione emergenziale legata all’epidemia Covid-19.

Osservazioni di Confindustria

Il differimento del termine di consegna di beni materiali strumentali ordinati e prenotati (con versamento di un acconto del 20%) entro il 31 dicembre 2019 dal 30 giugno al 31 dicembre di quest’anno risponde ad una richiesta avanzata anche da Confindustria, per tener conto delle concrete difficoltà nell’evadere ordini che le imprese fornitrici hanno incontrato in conseguenza del periodo emergenziale (e della sospensione di talune attività produttive e logistiche).

Va rilevato che l’ultima Legge di Bilancio (Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha operato un profondo restyling delle misure di incentivo alla ricerca, alla digitalizzazione e alla innovazione, ivi incluso il superammortamento, sostituendo la misura con un differente strumento, articolato nella forma di credito di imposta; in linea con il descritto meccanismo di “prenotazione”, l’articolo 1, comma 196, Legge di Bilancio 2020 ha precisato che le nuove disposizioni, relative al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali non si applicano agli investimenti aventi a oggetto beni strumentali materiali (non 4.0) effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dal DL Crescita. Una previsione, quest’ultima, da rileggere, ora, alla luce dell’intervento normativo in commento.

Effetti finanziari

Alla norma non sono ascrivibili effetti di gettito.

________________________________________________________________

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 119)

Ecobonus

L’articolo 119 del DL Rilancio, al primo comma, stabilisce nuove regole per le detrazioni fiscali relative ad interventi di efficientamento energetico, concedendo una detrazione in misura pari al 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fruibile in 5 rate di pari importo. Gli interventi rilevanti sono:

  1. interventi di isolamento termico su superfici opache degli involucri degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. Il massimale di spesa agevolabile è 60.000 euro per ciascuna unità che compone l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri di cui al decreto del MATTM dell’11 ottobre 2017;
  2. interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza pari almeno alla classe A (Reg. UE n. 811/2013), a pompa di calore, inclusi impianti ibridi o geotermici. È possibile abbinare l’intervento all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione (vedi in seguito). Il massimale di spesa è in questo caso di 30.000 per ciascuna un’unità che compone l’edificio. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi di cui alla precedente lettera b) realizzati su edifici unifamiliari (no impianti centralizzati), con l’esclusione degli impianti di fornitura di acqua sanitaria a condensazione classe A. Identico il massimale di spesa agevolabile e la possibilità di includere le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.

Il secondo comma dell’articolo 119 precisa che la detrazione maggiorata al 110% è concessa per ogni altro intervento di efficientamento energetico previsto dall’articolo 14 del DL n. 63/2013, nel rispetto dei relativi massimali di spesa, a condizione che questi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi richiamati alle lett. a), b) e c).

Ai fini dell’accesso alla detrazione del 110%, sia gli interventi di cui al comma 1, sia quelli congiuntamente realizzati (comma 2), devono rispettare i requisiti tecnici prescritti dalla normativa vigente (articolo 14, comma 3-ter del DL n. 63/2013). L’intervento di efficientamento, anche congiuntamente all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, deve produrre un miglioramento di almeno due classi energetiche per l’edificio e laddove ciò non sia possibile il raggiungimento della classe energetica più elevata. Il miglioramento deve essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato, prima e dopo l’intervento, in forma di dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato.

Sisma bonus

Il comma 4 dell’articolo 119 dispone l’innalzamento al 110% delle detrazioni riconosciute per le varie tipologie di interventi di miglioramento antisismico degli edifici previste all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013. Il beneficio spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo. Qualora alla realizzazione degli interventi indicati segua la cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione dei premi stabilita dall’articolo 15, comma 1, lett. f-bis) del TUIR è innalzata al 90% (in luogo del 19%). Sono in ogni caso esclusi dalle maggiori detrazioni gli edifici classificati in zona sismica 4 in base all’ordinanza del PDC n. 3274 del 20 marzo 2003.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Il comma 5 dell’articolo in commento dispone l’incremento al 110% della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, per le spese di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. La maggiorazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alle misure di efficientamento energetico e/o di miglioramento sismico indicate dai precedenti commi da 1 a 4. Il massimale di spesa è pari a 48.000 euro annui da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo (e comunque nel limite di 2.400 euro per kW di potenza nominale installata ovvero 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica). Sono incluse tra le spese detraibili al 110%, mediante il successivo comma 6, anche quelle per l’installazione, contestuale o successiva alla realizzazione degli impianti fotovoltaici agevolati, di sistemi di accumulo integrati agli stessi, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti di importo già citati (è in questo caso previsto un tetto di 1.000 euro per kW di capacità di accumulo).

La detrazione spettante per gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo, è subordinata alla cessione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell’energia non consumata in sito. È prevista l’incumulabilità dell’incentivo con ogni altra forma di agevolazione.

Infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

Il comma 8 incrementa la 110% anche la detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 16-ter del DL n. 63/2013, per l’installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. In questo caso è necessario che l’intervento sia realizzato in combinato con le sole fattispecie indicate al comma 1 del presente articolo.

Ambito soggettivo

Le disposizioni fin qui descritte sono applicabili ad interventi realizzati da condomini, da persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arte e professione), dagli IACP e istituti analoghi, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Le maggiorazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (commi 1-3 dell’articolo 119) non spettano per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

Procedure per la cessione della detrazione o per la richiesta dello sconto in fattura

I commi 11 e ss. dell’articolo 119 stabiliscono alcune regole procedurali a carattere antielusivo che interagiscono con il meccanismo di trasformazione delle detrazioni fiscali in crediti d’imposta cedibili, regolato dal successivo art. 121 del decreto in commento.

In particolare, il comma 11 precisa che per accedere all’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sulla documentazione attestante i presupposti per la fruizione delle detrazioni maggiorate. Il visto è rilasciato dai soggetti abilitati (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, etc. e dai responsabili dei CAF). I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati telematicamente secondo quanto disposto da un Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico (commi 1-3 dell’articolo in commento), è richiesta l’asseverazione, da parte di soggetti abilitati, del rispetto dei parametri tecnici (di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del DL n. 63/2013) e della congruità delle spese sostenute rispetto all’intervento realizzato. L’asseverazione dovrà essere trasmessa in via telematiche all’ENEA con modalità da definire mediante un DM attuativo da emanare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla conversione in legge del DL in commento.

Con riferimento al sisma bonus, l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese dovrà invece essere asseverata dai professionisti iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi, incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, secondo competenza.

In caso di attestazioni e asseverazioni infedeli è prevista la decadenza dai benefici concessi in capo ai contribuenti e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti certificatori. Allo scopo di tutela erariale è richiesta la stipula di assicurazioni di responsabilità civile per coloro che esercitano l’attività di asseverazione/attestazione, con massimale congruo rispetto al numero di documenti rilasciati, e comunque non inferiore a 500.000 euro.

Le spese sostenute dai contribuenti per ottenere le attestazioni, le asseverazioni ed il visto di conformità rientrano tra quelle detraibili.

Osservazioni di Confindustria

Si precisa, in via preliminare che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo in commento, il perimetro soggettivo delle nuove detrazioni maggiorate ricomprende i soli condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’attività d’impresa, arte o professione) e gli istituti autonomi case popolari (IACP) o soggetti similari. Tale demarcazione esclude, dunque, dal novero dei soggetti agevolabili le imprese, per le quali restano valide le percentuali di detrazione accordate dalle disposizioni previgenti.

Un ulteriore punto che merita evidenza è la scelta di fissare la decorrenza temporale per l'accesso alle detrazioni maggiorate a partire dal secondo semestre 2020 (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021). Sul piano dell’avvio di interventi programmati tale scelta potrebbe generare rinvii in una fase in cui appare invece particolarmente urgente rilanciare l’attività del comparto delle costruzioni e dell’impiantistica. Similmente potrebbe indurre i contribuenti ad una procrastinazione strategica la scelta di vincolare la maggiorazione delle detrazioni su taluni interventi di efficientamento energetico (quali quelli per gli impianti fotovoltaici ma anche quelli attinenti all’acquisto e alla posa in opera di finestre o infissi o di schermature solari) alla necessaria realizzazione di più vaste opere sugli interi edifici.

Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, il comma 10 dell’articolo 119 precisa che le detrazioni maggiorate (di cui ai commi 1-3) non spettano nel caso di interventi realizzati da persone fisiche su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale. Tale dicitura consente di agevolare gli interventi operati su immobili diversi dall’abitazione principale, purché posti in condomini garantendo, quindi, interventi che altrimenti potrebbero risentire di scelte di opportunità da parte dei condomini meno favoriti.

Proprio tale lettura, tuttavia, apre un punto delicato che riguarda la possibilità per la generalità dei soggetti in condominio di fruire dei maggiori benefici fiscali relativi ad interventi realizzati sulle parti comuni, anche quando trattasi di soggetti diversi da quelli elencati nel perimetro soggettivo (si pensi, ad esempio, alla presenza di un soggetto IRES all’interno di un condominio).

Una restrizione analoga a quella prevista per gli interventi di efficientamento energetico non si ravvede per le azioni volte al miglioramento antisismico degli edifici, che non differenziano quindi in base alla destinazione e alla natura dell'immobile. Il richiamo ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del DL n. 63/2013, operato dal comma 4 dell’articolo in commento, come accennato, abbraccia un ampio elenco di misure (cc.dd. sismabonus edifici, sismabonus condomini e sismabonus nuovi acquisti) che fanno capo, innanzitutto, alla disposizione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR (richiamata dal comma 1-bis) volta ad incentivare l’esecuzione di opere e la redazione della documentazione necessaria ai fini della sicurezza statica del patrimonio edilizio, anche relativamente a complessi di edifici collegati strutturalmente, e nei centri storici sulla base di progetti unitari. In assenza di nuovi massimali di spesa restano validi quelli definiti a seconda delle diverse tipologie di intervento previsti dalle norme richiamate.

Similmente, per quanto concerne la maggiorazione della detrazione riconosciuta per le spese di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, va segnalato come il richiamo all’articolo 16-ter del DL n. 64/2013 implica l’applicazione delle prescrizioni in esso contenute nelle parti non derogate, che parrebbero riguardare, oltre l’aliquota del beneficio, la sola fruibilità in 5 anni (anziché 10) della nuova detrazione. Resta dunque fermo il massimale di spesa (3.000 euro) cosi come l’inclusione dei costi correlati alla richiesta di potenza addizionale. Come accennato, la maggiorazione non spetta qualora l’installazione dell’impianto sia effettuata in congiunzione con interventi di efficientamento antisismico, essendo prevista solo in combinato con gli interventi di cui al comma 1 del DL in commento.

Effetti finanziari

Gli oneri finanziari del complesso delle misure introdotte dall’articolo in commento sono quantificati dalla clausola di copertura (comma 16) in 62,2 milioni di euro per il 2020, 1.268,4 milioni per il 2021, 3.239,2 milioni per il 2022, 2.827,9 milioni per il 2023, 2.659 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290 milioni per il 2026, 11,2 milioni per il 2031 e 48,6 milioni per il 2032.

La relazione tecnica al provvedimento tenendo conto del maggiore gettito delle imposte sui redditi e dell’IVA generato dall’effetto incentivante dell’intervento, stima i seguenti effetti netti: -21,8 milioni di euro nel 2020,; -990,1 milioni nel 2021; -2929,9 milioni nel 2022; -2804,7 milioni nel 2023; -2659 milioni nel 2024 e 2025; -1290,1 milioni nel 2026: +959,4 milioni nel 2027; +212,2 milioni nel 2028 e 2029; +192,5 milioni nel 2030; -9,9 milioni nel 2031; -48,6 milioni nel 2032.

________________________________________________________________

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121)

L’articolo 121 introduce, per talune spese che danno diritto a detrazione, sostenute negli anni 2020 e 2021, la facoltà di richiedere alternativamente:

  1. un contributo, nella forma dello sconto in fattura sui corrispettivi dovuti, fino a concorrenza di questi, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi e da esso recuperabile nella forma di un credito d’imposta, anche cedibile a terzi, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari;
  2. la trasformazione dell’importo detraibile in un credito d’imposta trasferibile ad altri, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il nuovo meccanismo, che opera in deroga alle previgenti norme per la trasformazione e la cessione di crediti fiscali (rispettivamente all’art. 14, co. 2-ter, 2-sexies e 3.1 per quanto riguarda gli ecobonus; e art. 16, co. 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo e 1-septies, secondo e terzo periodo, del DL n. 63/2013 per quanto concerne i sisma bonus), riguarda:

  1. interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali (ex art. 16.bis, comma 1, lett. a) e b) TUIR);
  2. interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del DL n. 63/2013, ivi inclusi gli interventi assistiti dalla detrazione maggiorata del 110% (cfr. art. 119 del DL in commento);
  3. interventi di miglioramento antisismico di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2014, ivi inclusi quelli assistiti dalla detrazione maggiorata del 110%;
  4. gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate) di cui all’articolo 1, comma 219 della L. n. 160/2019;
  5. gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici (ex art. 16.bis, comma 1, lett. h) TUIR), ivi compresi quelli assistiti dalla detrazione maggiorata del 110%;
  6. gli interventi di installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del DL n. 63/2013) anche in questo caso, inclusi quelli assistiti da detrazione del 110%.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione sono utilizzabili anche in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Ai fini della fruizione, il credito d’imposta deve essere ripartito in quote annuali seguendo la disciplina applicabile alle detrazioni da cui origina. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere riportata agli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Non si applicano gli ordinari limiti di utilizzo dei crediti agevolativi (art. 34 della L. n. 388/2000 e art. 1, co. 53, L n. 244/2007).

In relazione ai controlli e all’accertamento, sui sostenitori delle spese agevolate si applicano le attribuzioni ed i poteri previsti in materia di imposte sui redditi (art. 31 e ss del DPR n. 600/1973). Fornitori e cessionari rispondono per il solo utilizzo irregolare o eccedente rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle Entrate opera la verifica documentale dei presupposti che danno diritto alle detrazioni negli ordinari termini di decadenza per l’accertamento (art. 43 del DPR n. 600/1973) ed entro quelli previsti in caso di indebita compensazione (art. 27, co. 16-20 del DL 185/2008).

In caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alle detrazioni, l’Agenzia delle Entrate recupera l’importo non spettante in capo al contribuente che ha sostenuto le spese agevolate, maggiorato di interessi e sanzioni. Qualora sia accertata una violazione in concorso, è esplicitata la possibilità di comminare la sanzione a più soggetti (in applicazione dell’articolo 9 del DLGS n. 472/1997) e di richiedere la responsabilità in solido per il recupero degli importi indebiti, tanto in capo al fornitore che ha applicato lo sconto, quanto sui cessionari del credito.

Le modalità attuative del nuovo meccanismo, incluse quelle per l’esercizio e la comunicazione telematica dell’opzione, sono rimesse ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL in commento.

Osservazioni di Confindustria

La norma reintroduce, con sostanziali modifiche sul regime di successiva trasferibilità, il meccanismo dello sconto in fattura per tutti gli ecobonus ed il sisma bonus, e lo estende per la prima volta anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (effettuati su parti comuni o su singole unità immobiliari) al bonus facciate, alla detrazione per gli impianti fotovoltaici e a quella per l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. A tale facoltà si aggiunge la possibilità per i contribuenti, per tutti gli interventi menzionati, di trasformare la detrazione in un credito d’imposta cedibile ad altri soggetti. Si tratta di una misura particolarmente rilevante per i possibili effetti che la maggior fluidità dei vantaggi fiscali può indurre nel sistema economico, con ricadute positive dirette ed indirette per le imprese.

Come anticipato, possono accedere al nuovo meccanismo tutti i contribuenti che ottengono le detrazioni a fronte di spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Restano dunque escluse le detrazioni già maturate in relazione a periodi precedenti.

Il meccanismo agevola sia i nuovi bonus maggiorati al 110% (di cui all’articolo 119) sia quelli concessi sulla base delle aliquote ordinarie, e dunque, laddove previsto (come nel caso, ad esempio, degli ecobonus o del bonus facciate), possono accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della trasformazione anche i soggetti che esercitano attività d’impresa.

Come accennato la novità di assoluto rilevo consiste nell’aver concesso ai soggetti che hanno praticato lo sconto in fattura (o che hanno trasformato la detrazione in credito di imposta) la possibilità di trasferire il credito di imposta, non solo ai soggetti rientranti nella filiera di fornitura, ma anche ad altri soggetti ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Questa maggiore possibilità di cessione dei crediti di imposta, nonché di “bancabilità” degli stessi potrebbe rappresentare un reale volano per questa tipologia di interventi.

Coloro che acquisiscono i crediti fiscali - sia quelli derivanti del riconoscimento dello sconto in fattura, sia quelli ottenuti per mezzo di trasformazione e cessione della detrazione – potranno utilizzarli seguendo la disciplina che sarebbe stata applicata alla detrazione originaria, di conseguenza in 5 o 10 quote annuali di pari importo a seconda dei casi.

Si osserva a tale riguardo che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta può essere effettuato “sulla base delle rate residue di detrazioni non fruite”. Tale inciso parrebbe orientato a consentire la cessione ed il trasferimento anche parziale del credito fiscale. Chiarimenti in tal senso dovrebbero essere forniti nell’ambito delle misure attuative, specificando altresì i tempi per l’esercizio delle opzioni.

Preme evidenziare, inoltre, come la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno, non possa essere riportata agli anni successivi, né essere chiesta a rimborso. Tale approccio sebbene coerente con l’adeguamento del credito d’imposta alla natura della detrazione da cui origina, appare inedito e potrebbe penalizzare il trasferimento dei benefici fiscali nei confronti di soggetti (in particolare gli intermediari finanziari) che dovessero incorrere nella saturazione della capienza fiscale in un dato periodo, ancorché la compensazione di tali crediti non è assoggettata ai limiti annui di compensazione orizzontale o a quelli previsti per la compensazione dei crediti di imposta di natura agevolativa.

Effetti finanziari

La relazione tecnica al provvedimento evidenzia che il meccanismo di trasformazione e cessione, mantenendo anche in capo al cessionario i medesimi profili di fruizione delle agevolazioni, non dovrebbe comportare effetti finanziari negativi per l’erario.

________________________________________________________________

Cessione di crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (art. 122)

Dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL in commento) e fino al 31 dicembre 2021 viene consentita la cessione, anche parziale, in luogo dell’utilizzo diretto, di alcuni crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. La cessione può avvenire anche nei confronti di istituti di credito o intermediari finanziari.

Le misure che possono beneficiare del nuovo meccanismo, elencate al comma 2 dell’articolo 122, sono le seguenti:

  1. credito d’imposta per le locazioni dovute nel mese di marzo 2020 per botteghe e negozi in categoria castale C/1, di cui all’articolo 65 del DL n. 18/2020;
  2. credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo e per l’affitto di azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto in commento;
  3. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto in commento;
  4. credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto in commento;

I cessionari usufruiscono dei crediti d’imposta acquisiti con gli stessi criteri e modalità applicabili ai cedenti. I crediti ceduti possono essere usati anche in compensazione orizzontale (ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997). Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere riportate agli anni successivi e non è possibile richiedere rimborsi. Non si applicano gli ordinari limiti all’utilizzo dei crediti agevolativi e alle compensazioni orizzontali dei crediti di imposta (art. 34 della L. n. 388/2000 e art. 1, comma 53, L. n. 244/2007).

Le competenti Amministrazioni mantengono i poteri di controllo e accertamento, nonché la potestà sanzionatoria nei confronti dei soggetti cui è stato originariamente riconosciuto il credito d’imposta, anche qualora questo venga ceduto. I cessionari rispondono, invece, per il solo utilizzo irregolare o in misura indebita del credito acquisito.

Le modalità attuative e di esercizio dell’opzione in via telematica sono rimesse ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Osservazioni di Confindustria

La possibilità di cedere i crediti d’imposta di recente introduzione specificatamente orientati a fronteggiare l’emergenza da COVID-19 appare positiva nella misura in cui consentirà un più rapido utilizzo del ristoro fiscale concesso anche attraverso la trasformazione del credito in liquidità per i relativi assegnatari. A tale riguardo l’impossibilità di riportare le quote di crediti non fruite nell’anno, che risultano parimenti non rimborsali, potrebbe essere penalizzante e generare un disallineamento tra i beneficiari iniziali e i cessionari che potrebbe incidere anche sui valori dei crediti trasferiti.

Per assicurare efficacia alla misura sarà importante la tempestività con cui l’Agenzia delle Entrate procederà all’emanazione del provvedimento attuativo, che dovrà individuare le modalità e gli adempimenti necessari alle pratiche di cessione del credito.

Effetti finanziari

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto per i diversi crediti resi cedibili dalla misura.

 

___________________________________________________________________

Link news precedenti:

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Interventi sulla tassazione

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Liquidità e sostegno al reddito


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Francesco Lo Sapio - Strumenti di Politica Industriale
Telefono: 081.5836.274 | E-mail: losapio@unindustria.na.it

Riferimento: Paola Russo - Strumenti di Politica Industriale
Telefono: 081.5836.400 | E-mail: russo@unindustria.na.it

Area Stampa