Oggi proseguiamo la disamina delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese contenute del DL Rilancio con un focus sugli interventi in materia di liquidità e sostegno al reddito.

Indice:

  • Reddito di emergenza (art. 87)
  • Salvaguardia del bonus 80 euro spettante ai lavoratori dipendenti durante il periodo di fruizione di misure straordinarie di sostegno al reddito (art. 128)
  • Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)
  • Incremento del limite annuo dei crediti compensabili (art. 147)
  • Sospensione delle attività di pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate riscossione (art. 152)
  • Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)
  • Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille (art. 156)

Reddito di emergenza (art. 87)

Dal mese di luglio 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica è riconosciuto, un reddito mensile straordinario (c.d. REm - Reddito di emergenza) di 400 euro (incrementabile fino a 800 euro mensili in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare), da corrispondere per due mensilità.

Per un confronto, ai nuclei familiari che beneficiavano del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza (ReC), era riconosciuta una somma annua di integrazione al reddito di 6.000 euro, pari quindi a 500 euro mensili (incrementabile in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare).

L’accesso al REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a 400 euro;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro (per il ReC la soglia era fissata a 6.000 euro),
  • un valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro (per il ReC la soglia era fissata a 9.630 euro).

Il REm non spetta ai nuclei familiari in cui è presente un componente che, al momento della domanda all’INPS, si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • beneficiario delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL Cura Italia (indennità per co.co.co, lavoratori autonomi e stagionali del settore turismo, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo);
  • beneficiario di ulteriori indennità previste dal DL rilancio in commento;
  • titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo base del REm (400 euro);
  • percettore di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.

Sono esclusi dal diritto al REm i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Per fruire del REm è necessario presentare una apposita domanda all’INPS entro il mese di giugno, anche mediante CAF o patronati. Si prevede la stipula di un apposito accordo tra l’INPS ed i CAF ed i patronati per gestire tali domande, nonché accordi con l’Agenzia delle Entrate per reperire le informazioni utili alla verifica dei requisiti per accedere al beneficio.

Osservazioni di Confindustria

La scelta di prevedere l'introduzione di una ulteriore misura di sostegno a nuclei familiari in difficoltà, invece che estendere e potenziare, anche solo per il periodo di imposta 2020, gli strumenti di sostegno attualmente previsti (es. Reddito di cittadinanza) solleva perplessità.

Tale ultima soluzione avrebbe consentito di dare una risposta immediata ai nuclei in difficoltà economica evitando di introdurre nuovi adempimenti amministrativi che, peraltro, appaiono inutili in considerazione delle mole di informazioni già in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, in considerazione dei numerosi divieti di cumulo previsti nella norma tra il REm e le esistenti misure di sostegno al reddito, non si comprende bene quale sia effettivamente la platea dei soggetti beneficiari cui si vuole destinare l’aiuto; complessità procedurali che potrebbero comportare, di fatto, un mancato o non pieno utilizzo delle risorse stanziate a copertura della misura, che potevano essere, più utilmente, destinate a misure già consolidate di sostegno al reddito delle persone fisiche erogate dall’INPS.

Effetti finanziari

A copertura della misura sono stati stanziati circa 954,6 milioni di euro. Si prevede un monitoraggio dell’INPS per assicurare il rispetto dello stanziamento, in quanto non si prevedono ulteriori misure concessorie.

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Salvaguardia del bonus 80 euro spettante ai lavoratori dipendenti durante il periodo di fruizione di misure straordinarie di sostegno al reddito (art. 128)

La norma prevede che il credito mensile di “80 euro”, di cui all’art. 13, comma 1-bis del TUIR, nonché il trattamento integrativo di ulteriori “100 euro” spettante dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1 del DL n. 3/2020 (c.d. Decreto taglio cuneo fiscale), sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti anche nei mesi del 2020 durante i quali gli stessi fruiscono di redditi o indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (es. CIG in deroga) e, conseguentemente dovessero risultare incapienti.

Il comma 2 precisa che il credito maturato per tali mesi sarà corrisposto dal datore di lavoro dalla prima retribuzione utile, successiva al termine del periodo di sostegno al reddito.

Osservazioni di Confindustria

La misura in commento conferma in via normativa un chiarimento di prassi già fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 2014, sulle modalità di erogazione del bonus “80 euro” di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.

Merita ricordare che tale bonus, nell’importo massimo annuo di 960 euro, spetta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente aventi un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.600 euro, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni di lavoro e che spetta in relazione ai giorni di lavoro che danno diritto a tali detrazioni.

Nella citata circolare n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della considerazione che le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti e che danno diritto alle relative detrazioni, ha chiarito che il credito deve essere calcolato tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

La novità dell’intervento in commento è nel fatto che, mentre con la citata circolare si era dato all’ente erogatore di tali indennità (INPS), in qualità di sostituto d’imposta, l’onere di riconoscere il bonus 80 euro “in via automatica” al dipendente sulla base dei dati a propria disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore (ad esempio, i dati desunti dal casellario delle pensioni o quelli relativi a prestazioni previdenziali direttamente erogate ai medesimi lavoratori), con la norma in esame si attribuisce questo onere al datore di lavoro nella prima retribuzione successiva al termine del periodo di intervento dell’INPS.

Tale scelta appare fortemente discutibile perché il Legislatore, anziché prevedere che sia l’INPS il soggetto ad erogare direttamente il bonus 80 euro ai lavoratori nei mesi in cui sono collocati in CIG, delega al datore di lavoro l’intervento di sostegno al reddito del dipendente che, però, potrà avvenire solo al termine del periodo di CIG.

Effetti finanziari

Alla misura non sono ascritti impatti finanziari, in quanto conferma il diritto dei lavoratori dipendenti di ricevere per il periodo di durata dell’emergenza sanitaria, una agevolazione già prevista nel nostro ordinamento, per la cui copertura sono state stanziate in passato adeguate risorse.

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Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

La norma prevede che per l’intero periodo di imposta 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non sarà applicata la procedura di compensazione tra il credito di imposta ed il debito iscritto a ruolo, prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Osservazioni di Confindustria

La misura, fortemente richiesta da Confindustria, sterilizza per il periodo di imposta 2020 la procedura dell’art. 28-ter del DPR n. 602/1973, che riconosce all’Agenzia delle Entrate il potere di sospendere i rimborsi fiscali a favore di contribuenti, cui risultano debiti iscritti a ruolo non pagati.

Tali pagamenti sono sospesi in attesa che l’Agenzia Entrate-Riscossione formuli all’impresa richiedente una proposta di compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo, salvo procedere, in caso di esito negativo, alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo.

La disposizione in esame disattiva, per il solo 2020, tale procedura al fine di assicurare alle imprese la liquidità necessaria per salvaguardare la loro operatività.

Effetti finanziari

Alla misura sono ascrivibili oneri finanziari pari a 40 milioni di euro nel 2020.

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Incremento del limite annuo dei crediti compensabili (art. 147)

L’art. 147 prevede una modifica del limite massimo dei crediti di imposta e contributivi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, innalzando – per il solo anno 2020 – la soglia prevista dall’art. 34 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388 da 700.000,00 a 1 milione di euro.

Per quest’anno, tale nuova soglia risulta così allineata a quella già prevista per i subappaltatori edili che, nell’anno precedente, hanno registrato un volume d’affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

La misura persegue la finalità di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione nel modello F24.

La nuova disposizione incide, tuttavia, sul solo ammontare della soglia massima annua di compensazione, restando necessario il rispetto dei vincoli e delle formalità previste dalla vigente normativa per potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione.

Il limite di 1 milione di euro deve essere riferito all’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, nel corso dell’anno solare 2020, sono:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” (o “esterna”) nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, cioè la compensazione tra importi a debito e importi a credito di tributi diversi o di tributi e con- tributi, che avviene necessariamente nel modello F24;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Il limite in esame dovrebbe seguire una logica “di cassa”, in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 nell’anno solare, indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito.

Fatta salva la possibilità di successive modifiche del menzionato art. 147 del DL 34/2020, per le compensazioni effettuate a partire dal 2021 il limite annuo ritornerà ad essere pari a 700.000,00 euro, così come previsto in precedenza. Resterebbe comunque fermo il limite di 1 milione di euro previsto per i subappaltatori edili, trattandosi di una norma a regime.

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore al previsto limite di utilizzo in compensazione nel modello F24 (quindi 1 milione di euro nel 2020), l’eccedenza può essere:

  • portata in compensazione nell’anno solare successivo;
  • chiesta a rimborso nei modi ordinari.

Osservazioni di Confindustria

La norma risponde alle sollecitazioni avanzate da Confindustria che, in più occasioni, ha evidenziato l’urgenza di eliminare tutti quegli ostacoli normativi che rallentano il recupero di liquidità da parte delle imprese. Tuttavia, alla luce delle nuove difficoltà che le imprese stanno fronteggiando a causa dell’emergenza pandemica, sarebbe stato importante fissare, almeno provvisoriamente, un limite ben più ampio per le compensazioni, considerato che i soggetti che potranno trarre beneficio dalla modifica in commento, ossia le imprese di maggiori dimensioni, accumulano crediti d’imposta per valori ben più significativi rispetto a 1 milione di euro. Peraltro, non possiamo che esprimere dissenso verso la modifica dell’ultimo minuto della norma, operata dal Legislatore, che ha previsto il nuovo limite per il solo anno d’imposta 2020, mentre, nelle formulazioni di tutte le bozze del provvedimento l’incremento del limite era disposto a regime. Allo stato attuale, si ritiene che gli obiettivi di sostegno originariamente prefissi dalla norma rischiano di non tradursi in un concreto vantaggio per le imprese.

Effetti finanziari

Alla misura sono attribuiti effetti di gettito pari a 557,5 milioni di euro per l’anno 2020.

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Sospensione delle attività di pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate riscossione (art. 152)

La disposizione prevede nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e il 31 agosto 2020 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti dei crediti del debitore verso terzi (limitatamente ai crediti aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilati), effettuati dall’Agente della riscossione e dai soggetti cui è affidata la riscossione delle entrate degli enti locali entro il 31 agosto 2020.

La misura si rende applicabile alle trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’Agente della riscossione dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio fino al 31 agosto 2020, con obbligo di restituzione al debitore delle somme già pignorate, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Osservazioni di Confindustria

La norma in commento sospende l’attività di pignoramento dei crediti vantati dal debitore verso terzi effettuati dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente ai crediti aventi ad oggetto a stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.

Merita osservare che già l’articolo 68 del DL Cura Italia aveva previsto la sospensione delle attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (tra cui rientrano le attività di pignoramento presso terzi), notificate dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Di fatto, la norma in commento estende tale sospensione a tutte le procedure di pignoramento presso terzi avviate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e dagli agenti concessionari per la riscossione delle entrate locali, fino al 31 agosto 2020 (incluse quelle antecedenti l’8 marzo 2020).

La norma appare positiva anche se non si comprendono le ragioni per prevedere due disposizioni separate, per la sospensione dei pignoramenti di crediti dei debitori verso terzi a titolo di retribuzione o pensione (art. 152) e dei pignoramenti dei crediti commerciali dei debitori verso le Pubbliche Amministrazioni (art. 153), posto che rientrano entrambi nella disciplina dei pignoramenti presso terzi ex art. 73-bis del DPR n. 602/1973.

Effetti finanziari

Alla misura sono ascrivibili effetti finanziari pari a 31,6 milioni di euro per il 2020.

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Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)

Si dispone il blocco delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sui soggetti che vantano crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

Si rammenta che in forza di tale norma, le Pubbliche Amministrazioni devono sospendere il pagamento dei debiti commerciali vantati da un’impresa, di importo superiore 5.000,00 euro, in attesa della verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della Riscossione dell’esistenza di debiti fiscali iscritti a ruolo non pagati a carico del fornitore. In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero delle somme dovute mediante pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973.

Con il decreto in commento si prevede la sospensione delle verifiche di inadempienza per il periodo di sospensione dell’attività di riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di cui all’articolo 68 del DL Cura Italia, vale a dire dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (a seguito dell’ulteriore estensione operata dal successivo articolo 154 del decreto in esame).

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Tale disposizione si applica anche alle verifiche avviate in data antecedente a tale periodo - purché alla data di entrata in vigore del decreto in esame (19 maggio 2020) l’Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 - con la conseguenza che le Pubbliche Amministrazioni potranno procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Osservazioni di Confindustria

La previsione appare positiva e accoglie una precisa richiesta di Confindustria tesa ad eliminare ogni vincolo normativo che, in questa fase emergenziale, avrebbe potuto rallentare i pagamenti dei debiti commerciali da parte delle PA alle imprese ed assicurare, per questa via, ulteriori fonti di liquidità necessarie per la loro salvaguardia.

Tenuto conto della portata retroattiva dell’intervento, la misura potrebbe essere ulteriormente migliorata riconoscendo la disattivazione della verifica di inadempienza, ex art. 48-bis, anche alle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia già notificato all’impresa l‘atto di pignoramento dei crediti commerciali verso la PA (art. 72-bis del DPR n. 602/1973); in tal modo questa previsione si allineerebbe a quella prevista dall’art. 152 del decreto in esame, concernente gli atti di pignoramento aventi ad oggetto retribuzioni e pensioni.

Il richiamato articolo 152, infatti, consente di svincolare il pagamento degli stipendi soggetti ad atti di pignoramento ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 effettuati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 31 agosto, “anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione”.

Ciò comporta una evidente discriminazione fra fattispecie analoghe con il risultato che l’impresa potrebbe procedere al pagamento dello stipendio pignorato al dipendente, mentre non potrebbe recuperare i crediti commerciali vantati nei confronti della PA, soggetti a pignoramento (che peraltro sarebbero destinati al pagamento dei fattori produttivi, quali, ad esempio, proprio le spese per il personale).

Si auspica che nel passaggio di approvazione parlamentare del decreto in esame possano essere eliminate tali differenze di disciplina in relazione a fattispecie analoghe di pignoramento presso terzi.

Effetti finanziari

Alla misura sono ascrivibili costi finanziari per l‘Erario pari a 105,70 milioni di euro nell’anno 2020.

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Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille (art. 156)

L’articolo 156 stabilisce che l’erogazione dei contributi relativi al 5 per mille IRPEF per l’esercizio finanziario 2019 avvenga senza considerare le scelte espresse nelle dichiarazioni presentate al di fuori dei termini ordinari (art. 2, commi 7 e 8 del DPR n. 322/1998). Gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020, con erogazione prevista da parte delle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Osservazioni di Confindustria

La misura è volta a supportare la liquidità del terzo settore, favorendo il superamento degli ordinari tempi di erogazione del contributo legato al riparto del 5 per mille IRPEF, che prevedono un gap temporale di circa 2 anni rispetto al periodo fiscale di riferimento.

Effetti finanziari

L’anticipo dell’erogazione al 2020 richiede uno stanziamento finanziario per tale anno non inferiore a 514 milioni di euro.

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Link news precedente:

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Interventi sulla tassazione

 


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