Di seguito, la seconda parte della sintesi di alcune delle principali misure fiscali di interesse per le imprese contenute nel Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento ordinario n. 21).

Sarà nostra cura aggiornarvi sulle tematiche riportate con ulteriori e specifici approfondimenti.

Art. 128 – Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

Il “bonus Renzi” di 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, Tuir) e il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio (articolo 1, Dl 3/2020) spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria. Il datore di lavoro, pertanto, deve riconoscerli con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel Dl 18/2020, assumendo, al loro posto, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Il “bonus Renzi” non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio.

Art. 129 – Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

Ridotte al 90% le rate di acconto mensili dovute, da maggio a settembre 2020, dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica. Limitatamente alla sola rata del mese di maggio 2020 relativa all’accisa sull’energia elettrica, il termine viene differito dal 16 al 20 maggio 2020. L’eventuale conguaglio andrà versato entro le ordinarie scadenze, rispettivamente, del 31 marzo 2021 e del 16 marzo 2021, con possibilità di ripartire la cifra in dieci rate mensili di pari importo, da marzo a dicembre 2021.

Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

Differita l’efficacia di alcune disposizioni contenute nel Dl 124/2019, che prevedono l’introduzione di specifici adempimenti sia per l’Amministrazione finanziaria, in tema di approntamento e sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, circa l’organizzazione gestionale degli impianti: slitta al 1° gennaio 2021 quella dell’articolo 5 (contrasto alle frodi in materia di accisa), al 1° ottobre 2020 quella dell’articolo 7 (contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti), al 31 dicembre 2020 quella degli articoli 10 (estensione del sistema Infoil) e 12 (trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale), al 30 settembre 2020 quella dell’articolo 11 (introduzione documento amministrativo semplificato telematico).

Art. 131 – Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

Moratoria per i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo effettuati in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile: agli stessi non si applicano le sanzioni e l’indennità di mora, se eseguiti entro il 25 maggio 2020.

Art. 132 – Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici

Ridotti all’80% gli acconti dei pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Per le immissioni avvenute nel mese di aprile, il termine del pagamento è differito al 25 maggio; scadenze ordinarie per gli altri mesi. La differenza andrà versata, senza interessi, entro il 16 novembre 2020.

Art. 133 – Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

È spostata al 1° gennaio 2021 l’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (“plastic tax”) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”), previste dall’articolo 1 della legge di bilancio 160/2019, rispettivamente commi 634- 652 e commi 661-676.

Art. 134 – Modifiche alla disciplina dell’Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Uniformato a quello previsto per le persone fisiche, il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici e equiparate, che l’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 710 e 711, legge 160/2019) ha incluso, a decorrere dal 2020, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero: 100 euro annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio; tetto massimo di Ivafe a 14mila euro.

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Riproposta ancora una volta la norma (articoli 5 e 7, legge 448/2001) che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un’imposta sostitutiva dell’11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. L’opportunità, questa volta, riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, contestualmente, gli interessi del 3% annuo). Redazione e giuramento della perizia vanno effettuati entro lo stesso 30 settembre.

Art. 138 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Uniformati al 31 luglio 2020, data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022, i termini per l’adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di Tari e di Imu.

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Prorogata fino al 1° gennaio 2021 la “moratoria” delle sanzioni (articolo 2, comma 6, Dlgs127/2015) per gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico (ovvero ad adattare il vecchio misuratore fiscale) per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate) e ad assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24, Dpr 633/1972). Slitta al 1° gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015).

Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Slitta di un anno l’applicazione della norma (articolo 12-novies, Dl 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l’annotazione di assolvimento dell’imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. L’avvio è ora fissato per le fatture inviate a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Rinviato al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs 462/1997), in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Si potrà versare in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Sospesa, per tutto il 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo 28-ter, Dpr 602/1973), mettendo a disposizione dell’agente della riscossione le somme da rimborsare.

Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Innalzato da 700mila euro a 1 milione di euro, con decorrenza dal 2020, il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, comma 1, legge 388/2000).

Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a partire da quella stessa data. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza (articolo 15 , Dlgs 218/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria. Stessa proroga (e medesime modalità e tempistica di versamento) pure per le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell’adesione agli istituti definitori previsti dalla manovra finanziaria 2019 (articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 119/2018).

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Sospesi, tra la data di entrata in vigore del “decreto Rilancio” e fino al 31 agosto 2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del “decreto Rilancio”, relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Tali somme, in quello stesso periodo, non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, deve renderle fruibili al debitore esecutato.

Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973

Decretata, per il periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del Dl 18/2020 (vale a dire, dall’8 marzo al 31 agosto 2020 ovvero dal 21 febbraio per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020), la non applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In base a tale norma, la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5mila euro, verifica presso l’agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni. Durante il periodo indicato, pertanto, chi è creditore nei confronti di una Pa può incassare le somme che gli spettano pure in presenza di ruoli scaduti. La regola vale anche per le verifiche già effettuate prima dell’intervallo temporale interessato dalla sospensione, a condizione che l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento (articolo 72-bis, Dpr 602/1973).

Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Modificato in più punti l’articolo 68 del Dl 18/2020 sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione:

  • la stessa è differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020. In pratica, fino a quella data, è bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle
  • per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque
  • il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della “tolleranza” di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018)
  • relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Spostati i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti, per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi:

  • gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel 2021 (l’emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 2020)
  • è ugualmente posticipato al 2021 l’invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi entro il 2020
  • per atti e comunicazioni “ritardati” non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto o di consegna della comunicazione
  • è prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir), alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale).

Un provvedimento del direttore delle Entrate dovrà individuare le modalità applicative della norma.

Dalla proroga restano fuori gli atti indifferibili e urgenti, come la contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono la comunicazione di notizia di reato o conseguenti l’applicazione di provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all’adempimento, ad esempio la liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

Art. 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

Sancita, con una disposizione di natura interpretativa, la cumulabilità in ogni caso della sospensione dei termini processuali (articolo 83, comma 2, Dl 18/2020) con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione (articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997).

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Decreto Rilancio: le principali misure fiscali di interesse per le imprese - I parte


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