L’INPS, con il messaggio n. 1754/2020 (allegato), conferma le indicazioni già fornite dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 9/E (allegata) e fornisce le prime istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, preannunciando l’uscita di una circolare attualmente al vaglio ministeriale.

Una prima importante precisazione dell’INPS riguarda la verifica del fatturato o dei corrispettivi. In particolare tale verifica opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020; pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi applicare la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’art. 18 commi 1-4 del DL 23/2020 (decreto liquidità) anche per un solo mese.

Prima di illustrare le modalità di sospensione, l’Istituto ricorda inoltre che i versamenti di aprile e maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019, a prescindere dal fatturato, e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Per questi ultimi, precisa l’INPS, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti al fine di individuare quali enti non commerciali siano interessati alla sospensione contributiva.

Ciò premesso, dal punto di vista operativo le aziende con dipendenti per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020 (ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020) inseriranno nel flusso UniEmens, nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” i seguenti codici di nuova istituzione: “N970”, per le aziende con volume di ricavi o compensi non superiore ai 50 milioni di euro (art. 18 commi 1 e 2 del DL 23/2020); “N971”, per le aziende con volume di ricavi o compensi superiore ai 50 milioni di euro (art. 18 commi 3 e 4 del DL 23/2020); “N972”, per le aziende che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 e per enti non commerciali (art. 18 comma 5 del DL 23/2020).

Inserendo i codici sopra indicati nel flusso UniEmens, le aziende dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, secondo quanto previsto dall’art. 18 del DL 23/2020; l’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”.

Rientrano nella sospensione anche le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, in quanto trattasi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i committenti che versano alla Gestione separata INPS, nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione indicheranno, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, i seguenti valori: “28”, per i soggetti con volume di ricavi o compensi non superiore ai 50 milioni di euro; “29”, per i soggetti con volume di ricavi o compensi superiore ai 50 milioni di euro; “30”, per i soggetti rientranti nella sospensione di cui all’art. 18 comma 5 del DL 23/2020.

Non sono previsti infine, nel periodo di sospensione stabilito dall’art 18 del DL 23/2020, scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, per i lavoratori agricoli autonomi, concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare e per le aziende agricole assuntrici di manodopera. Per queste ultime, che si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 marzo 2020 (ex art. 62 comma 2 del DL 18/2020), l’INPS precisa che sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi on line, la cui disponibilità sarà resa nota con specifica news nei servizi telematici.


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