Sono operative dal 21 dicembre scorso le nuove procedure per il contratto di sviluppo, lo strumento che agevola i grandi investimenti delle imprese italiane ed estere.
Le nuove regole tagliano i tempi per accedere alle agevolazioni previste e favoriscono la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate nella selezione e nel finanziamento dei contratti di sviluppo di maggiori dimensioni e ritenuti strategicamente rilevanti.
 
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico apporta alcune modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo, al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, nonché di modulare le stesse in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti.

Nello specifico, le principali novità:
- riduzione dei tempi di approvazione delle proposte di Contratto di sviluppo e di erogazione delle relative agevolazioni;
- introduzione della possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. In questo caso i programmi di sviluppo devono presentare investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni: essere coerenti con il piano Industria 4.0, prevedere un rilevante incremento occupazionale o essere promossi da imprese straniere.
 
Il contratto di sviluppo, operativo dal 2011, è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di:
- programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. In quest'ultimo caso, i limiti minimi degli investimenti previsti sono applicabili unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso e non si applicano i limiti riferiti ai progetti di investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa.
Dalla data di ammissione alle agevolazioni, i programmi di sviluppo devono essere avviati entro il termine massimo di 6 mesi e devono essere conclusi entro 36 mesi, fatti salvi tempi eventualmente più ristretti.

 


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