Facendo seguito alla nostra precedente circolare, Vi informiamo, che il 22 marzo scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che è entrato in vigore lo scorso 6 aprile.

Il decreto legislativo, all'articolo 2, novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", introducendo l'articolo 25-bis ("Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro").

L'articolo 25-bis impone ai datori di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale (di cui all'art. 25 del DPR 313/2002) a tutti coloro che lo stesso datore di lavoro intenda impiegare "per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori" al fine di verificare l'esistenza di condanne in materia di sfruttamento sessuale dei minori ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La verifica delle condanne è riferita ai seguenti reati:
• 600-bis (prostituzione minorile);
• 600-ter (pornografia minorile);
• 600-quater (detenzione di materiale pornografico);
• 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
• 609- undecies (adescamento di minorenni).

I datori di lavoro che non adempiano all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del DPR 313 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 39/2014, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

Il Ministero della Giustizia è già intervenuto con una circolare, due note dell'ufficio legislativo e delle faq (cfr allegati), ed anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una propria circolare (cfr allegato).

Nella circolare il Ministero del Lavoro conferma - secondo anche quanto già indicato dal Ministero della Giustizia - che l'adempimento di cui all'art. 25-bis del DPR 313/2002 riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s. e non tutti i rapporti già in essere a tale data.

Richiesta del certificato penale

Il Ministero della Giustizia fornisce una precisa indicazione in ordine alla richiesta del certificato penale, stabilendo che esso debba essere richiesto solo al momento dell'assunzione e che, pertanto, la richiesta non vada reiterata successivamente.

Tipologie contrattuali interessate

In ordine alla dizione di "impiego al lavoro", il Ministero del Lavoro ritiene che una corretta applicazione della previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc.

Il Ministero del Lavoro precisa che sono esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 25 bis del DPR 313/2002 i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato. Pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l'obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro.

Stipula nuovi contratti fra medesimo datore di lavoro e lavoratore

Il Ministero della Giustizia dà indicazioni circa la stipula di un nuovo contratto fra le medesime parti, ritenendo, ad esempio, che l'obbligo per il datore di lavoro sorga nuovamente quando, scaduto il termine di durata previsto, egli stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

Da ciò è possibile evidentemente dedurre che, nel caso di proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro non è obbligato a richiedere un nuovo certificato penale per lo stesso lavoratore.

Attività professionali coinvolte

L'obbligo riguarda i datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali "che comportino contatti diretti e regolari con minori", e che implichino quindi, contatti continuativi e non mediati.

Sul punto il Ministero del Lavoro precisa testualmente che "l'adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori ( ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque "possibile" la presenza di minori".

Ne consegue che sono da ritenersi esclusi dal campo di applicazione delle norme i datori di lavoro dei tutor addetti alla formazione dei lavoratori apprendisti ovvero adibiti a sovraintendere alle attività di stage.

Infatti, per questi lavoratori il rapporto con i minori in apprendistato o in stage costituisce un'attività meramente accessoria della loro prestazione e, dunque, non si verifica quel contatto "necessario ed esclusivo" con una platea di minori che il Ministero del Lavoro individua come essenziale per identificare l'attività professionale interessata dalle norme in oggetto.

Parimenti sono da ritenersi esclusi dal campo di applicazione tutti quei rapporti di lavoro che si riferiscano ad un'utenza indifferenziata (ad esempio, medici di poliambulatorio) perché, ancora una volta, il contatto con i minori risulta soltanto "possibile" e non necessario.

Sempre per la stessa ragione devono, in linea generale, ritenersi esclusi, ad esempio, gli addetti alle pulizie perché il contatto con i minori dovrebbe risultare puramente occasionale.

Figure professionali escluse

L'obbligo - secondo quanto precisato nella circolare del Minlavoro - non riguarda in ogni caso i dirigenti, i responsabili, i preposti e quelle figure che sovraintendono alla attività svolta direttamente dall'operatore sempre per la ragione che essi possono avere solo un contatto occasionale con i destinatari della tutela.

Autocertificazione

In attesa del rilascio del certificato del casellario giudiziale, e prima dell'impiego al lavoro, il lavoratore può essere comunque impiegato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.

Agenzie di somministrazione

Le agenzie di somministrazione sono tenute a rispettare l'obbligo, di cui all'art. 25-bis del DPR 313/2002, qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività considerate.

 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Cristiana Borrelli - Lavoro, Affari Sociali e Impresa
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