Ieri, 20 agosto, sono entrate in vigore la maggior parte delle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020, che modifica il Regolamento (CE) 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti. Il provvedimento entra in vigore automaticamente in tutti gli Stati comunitari senza la necessità di un recepimento.

Con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2020/1054, si sottolinea le disposizioni entrate in vigore, come già informati con precedente mail, riguardano:

  • multipresenza: il conducente in multipresenza può disporre di un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, sempreché chi effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo;
  • periodi di riposo nei trasporti internazionali: il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi di 24 ore a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari (45 ore). Il conducente esegue un trasporto internazionale qualora inizi 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente;
  • riposo settimanale: ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Qualora siano stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei 2 suddetti periodi di riposo settimanale ridotti;
  • superamento delle ore di guida giornaliere: in circostanze eccezionali, il conducente può superare di 1ora al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale; di 2 ore al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per  effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. In questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;
  • divieto di riposo settimanale regolare in cabina: i periodi di riposo settimanale regolare di 45 ore e quelli superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato e attrezzato per il riposo e abbia appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro;
  • organizzazione attività conducenti: le imprese devono organizzare l'attività dei conducenti affinché possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto. Se il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa organizza l’attività del conducente in modo che questi possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L'impresa ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa al rispetto di tali disposizioni presso i propri locali, per presentarla alle autorità di controllo;
  • nave/traghetto/treno: il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di 1 ora complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto.

 


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Riferimento: Felicetta Stanco - Sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti
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