Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione del 17 luglio scorso (prot. n. 1545) per comunicare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, con la circolare n. 32024 del 30/09/2013, alcuni importanti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal Decreto del 10 aprile 2013, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all'adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell'intervento.

Sintetizziamo, di seguito, i principali elementi oggetto di chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico, rimandando al testo integrale della circolare riportata in allegato per gli ulteriori approfondimenti.

Dal punto di vista procedurale, ai sensi del Decreto del 10 aprile 2013, i bandi per la presentazione delle domande saranno adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico dopo aver acquisito le indicazioni formulate dalle Amministrazioni Regionali competenti in merito all'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali, nonché all'individuazione, secondo i criteri stabiliti nel Decreto, di eventuali riserve finanziarie di scopo. In proposito, per quanto riguarda le ZFU dell'Obiettivo Convergenza, facciamo presente che, alla data della circolare sopra indicata (30/09/2013), i termini per la formulazione delle proposte regionali non sono ancora scaduti.

Le agevolazioni di cui al Decreto del 10 aprile 2013 sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
Nel modulo di istanza che sarà definito dal MiSE con i bandi, l' impresa richiedente dovrà, pertanto, indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione dell'istanza, a titolo di de minimis nel predetto periodo temporale di riferimento.

Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell' istanza.
Si considerano:

  • Microimprese, le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;
  • Piccole imprese, le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

L' importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all' articolo 4, comma 2, del Decreto, pari a:

  • 200.000,00 euro, ovvero,
  • 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Le imprese possono beneficiare delle tipologie di agevolazioni previste alle lettere a), b) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:

  • esenzione dalle imposte sui redditi,
  • esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive,
  • esenzione dall’ imposta municipale propria,
  • esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L'importo dell'agevolazione per ciascun soggetto beneficiario sarà calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti.
Gli importi delle agevolazioni spettanti saranno determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvederà ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resterà subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.

Infine, ricordiamo che le agevolazioni potranno essere fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell' operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Cristiana Borrelli - Economia d’Impresa e Internazionalizzazione
Telefono: 081.5836.220 | E-mail: borrelli@unindustria.na.it

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