L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, ha fornito ulteriori ed importanti chiarimenti ai fini della corretta applicazione della disciplina di responsabilità solidale fiscale negli appalti, di cui all’articolo 13-ter del DL 22 giugno 2012, n. 83.
La circolare raccoglie numerose soluzioni interpretative prospettate da Confindustria.
 

Ambito oggettivo di applicazione
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, l’Agenzia delle Entrate – dopo aver confermato che questa è applicabile a prescindere dal settore economico in cui operano le parti che stipulano il contratto di appalto/subappalto – ha precisato che l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 si rende applicabile solo alle fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall’articolo 1655, c.c. secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Per espressa indicazione dell’Agenzia delle Entrate, sono escluse dalla disciplina le seguenti tipologie di contratto:

  •  gli appalti di fornitura dei beni.
  • il contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 c.c.;
  • il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
  • il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
  • le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Nel ribadire la circostanza che le disposizioni dell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 si applicano ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, l’Agenzia chiarisce che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula; pertanto, la disciplina risulta applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.

Ambito soggettivo
L’Agenzia delle Entrate conferma che sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ confermata, inoltre, l’esclusione del condomino, in quanto questo non rientra nel novero dei soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del TUIR.

Attestazione della regolarità fiscale in particolari ipotesi
Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi previsti dalle norme in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto (possibilità ammessa dalla circolare n. 40/E del 2012, riportata in allegato), può essere rilasciata in modo unitario; tale certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e
all’IVA scaduti a tale data.
E’, infine, chiarito il corretto comportamento che i contribuenti devono tenere nell’ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore ceda il proprio credito a terzi. In particolare, l’Agenzia delle entrate ritiene che a tale fattispecie possano essere estese le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni (articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973).
Più nello specifico, al fine di liberare il cessionario dai rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dia notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

Si allega il testo della circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate.
 


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