La Legge di Stabilità contiene una norma che, modificando l’articolo 120 del Testo Unico Bancario, interviene in materia di anatocismo, ossia di capitalizzazione degli interessi.

In particolare, la Legge dispone, all’articolo 1, comma 629, che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, dovranno essere calcolati esclusivamente sul capitale originario.

In tema di anatocismo, si ricorda che già il codice civile stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e, in ogni caso, solo se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi (articolo 1283).

Obiettivo della disposizione di modifica al TUB è evidentemente rafforzare le previsioni del codice civile che già circoscrivono la pratica di capitalizzazione degli interessi scaduti.

Tuttavia, non risulta chiaro il coordinamento delle due norme. Pertanto, è fondamentale che il CICR, al quale è rimesso dall’articolo 120 TUB il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, fornisca un chiarimento sulla portata della norma e sul coordinamento della stessa con la suddetta disposizione del codice civile.

Rimane fermo il principio, già presente nel precedente testo dell’articolo 120 TUB, secondo cui gli interessi debitori e creditori debbano essere calcolati secondo la stessa periodicità.

 


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