Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19, sono stati emanati provvedimenti legislativi, che hanno previsto, tra l’altro, una specifica disciplina in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e militare.

In particolare, l’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», contiene alcune disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali.

Come rilevato nella Relazione illustrativa all'articolo 83, già con il precedente decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria» è stato previsto «un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari» dal 9 al 22 marzo 2020.

Tuttavia, in considerazione del «rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto», con l'articolo 83 si è ritenuto «di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020», inserendo «in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 [del decreto-legge n. 11 del 2020] con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale».

In coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 e con le finalità espresse nella Relazione illustrativa, al comma 22 dell'articolo 83 è stabilita l'abrogazione dei citati articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Successivamente, con l’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020.

Tanto premesso, con la circolare 10/E del 16 aprile 2020 (allegata) l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine al contenuto dell'articolo 83 e dell’articolo 36.


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