L’articolo 49 del DL Cura Italia contiene numerose disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo di garanzia; in particolare il provvedimento ha disposto l'aumento dell'importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, nel rispetto della disciplina UE.

Nella circolare n. 8 dello scorso 19 marzo (http://www.unindustria.na.it/emergenza-covid-19/strumenti-di-politica-industriale/10314-emergenza-covid-19-dl-cura-italia-fondo-di-garanzia-pmi) il Consiglio di gestione deliberò di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, tenendo presente che l’applicazione della norma era subordinata all’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’ESL, posto che gli attuali metodi in vigore potessero essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.

Con la Circolare n. 9 pubblicata oggi sul sito del Fondo Centrale di Garanzia, il consiglio di gestione ha comunicato l’estensione dell’applicazione del metodo di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie statali utilizzato per le small mid cap, anche alle garanzie concesse in favore delle PMI, con riferimento alle operazioni finanziarie il cui importo garantito sia ricompreso tra i 2,5 milioni e i 5 milioni di euro per soggetto beneficiario finale.

Ciò prevede la necessità di raccogliere, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, l’informazione circa la probabilità di default dell’impresa beneficiaria, calcolata attraverso il sistema di rating del soggetto che concede il finanziamento oggetto di richiesta di garanzia, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata per la presentazione della richiesta.

 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Paola Russo - Strumenti di Politica Industriale
Telefono: 081.5836.400 | E-mail: russo@unindustria.na.it