La Commissione europea ha approvato il Temporary Framework sugli aiuti di Stato, un piano straordinario di iniziative volte ad assicurare la massima flessibilità nell’applicazione e approvazione di misure di aiuto nel contesto della crisi in corso.  

Nel Temporary Framework la Commissione individua cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi, e sancisce che possano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea:  

1. aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria. La previsione riguarda soltanto regimi di aiuto e non aiuti individuali e possono beneficiarne solo imprese che non si trovavano in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 (ma che hanno iniziato ad esserlo a causa delle crisi in corso). Sono esclusi aiuti all’esportazione e quelli che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

2. aiuti in forma di garanzie. All’interno del TF sono stabilite le condizioni di compatibilità per ulteriori aiuti sotto forma di garanzia rispetto a quelli già concessi sulla base di un metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea. Per le PMI gli Stati membri possono concedere una riduzione fino al 50% del premio annuale per le nuove garanzie concesse in linea con le soglie di sicurezza definite nella Comunicazione. Per le grandi imprese, la riduzione è fino al 15%. Le stesse riduzioni possono essere concesse anche se l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base di un metodo di calcolo già approvato dalla Commissione. L’importo massimo del prestito oggetto di garanzia non può superare:

  • l’importo del doppio del monte salari del beneficiario nel 2019 o l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite dopo, il massimale non dovrà sperare la stima del monte salari annuale previsto nei primi due anni di attività, oppure
  • il 25% del fatturato totale, o
  • in casi debitamente giustificati, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi per le PMI o per i successivi 12 mesi nel caso di grandi imprese.

3. aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato. Per quanto riguarda questa tipologia di aiuti, la Commissione stabilisce che, ai sensi del TF, possono essere concessi prestiti a un tasso di interesse almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno, o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile al 1° gennaio 2020 più i margini di credito corrispondenti al profilo di rischio del beneficiario stabiliti all’interno della Comunicazione, ulteriormente ridotto del 50% per le PMI e del 15% per le grandi imprese. Il prestito può riguardare sia esigenze di investimento che di capitale circolante. 

4. aiuti sotto forma di garanzie e prestiti. Se le perdite sono sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dell’ente creditizio o da altro intermediario finanziario e dallo Stato, la garanzia pubblica non può coprire più del 90% dell’obbligo finanziario. In alternativa, laddove le perdite siano dapprima attribuite al garante (ossia lo Stato) e solo successivamente all'ente creditizio o altro intermediario finanziario, la garanzia pubblica non può coprire più del 35% dell'obbligazione finanziaria. Quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

5. aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Secondo le consuete regole sugli aiuti di Stato, i rischi negoziabili non possono essere coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno dello Stato. In considerazione dell’attuale situazione, tuttavia, la Commissione ritiene che si possa verificare la mancanza di copertura per i rischi non negoziabili e concede la possibilità, previa dimostrazione della mancanza di mercato, di un sostegno statale.

Tutte le misure citate possono essere cumulate anche con aiuti concessi in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Il Temporary Framework (TF) sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma la Commissione europea valuterà, prima di tale data, l'eventuale proroga.

Le misure adottate in base al TF devono essere notificate dalle autorità nazionali alla Commissione, dimostrando che esse sono necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia nazionale.


 


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