L'articolo 106 del DL prevede:

  • la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1). Pertanto, le assemblee possono essere convocate entro il 30 giugno p.v. - ovvero entro il entro il 31 luglio in seconda convocazione - anche in assenza di apposita previsione statutaria sul maggior termine di convocazione e delle condizioni al riguardo richieste (redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società);
  • per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, la possibilità di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tali strumenti non sia contemplato negli statuti (co. 2). Per le medesime società è prevista la possibilità altresì dello svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei partecipanti e senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo (co. 2) In tal caso, gli strumenti di partecipazione a distanza, da diritto dei soci, si traducono in modalità obbligatoria;
  • per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o alle disposizioni codicistiche che prescrivono per le medesime società il metodo assembleare (co. 3);
  • per le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Per agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (artt. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega ordinaria (co. 4);
  • l’applicazione del regime previsto per le società quotate alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (co. 5);
  • l’applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee convocate entro il 31 luglio ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale (co. 7);
  • per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle nuove disposizioni a risorse finanziarie e strumentali invariate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 8).L'intervento previsto dal DL n. 18/2020 recepisce in larga parte le proposte di Confindustria e di altri stakeholder, intese ad assicurare lo svolgimento delle prossime assemblee secondo tempi e modalità compliant con le misure di sicurezza attualmente vigenti.

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