In allegato, la circolare dell’ABI che chiarisce come le semplificazioni che l’Inps ha introdotto per ridurre i tempi per l'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali) concorrano a velocizzare anche l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte delle banche.

In sintesi, dal 6 aprile le procedure Inps per l'accredito dei trattamenti di sostegno al reddito non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni viene ora effettuata con applicativi dell’Istituto che comunicano direttamente con le banche

In particolare, l’Inps ha semplificato il c.d. modello “SR41” con cui le imprese, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.

Tutto ciò consente di semplificare anche il procedimento di anticipo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni da parte delle banche

ABI segnala pertanto che:

(i) la comunicazione di cui all’Allegato A3 della Convenzione risulta superata, date le innovazioni introdotte, e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni all’Inps. Infatti, il codice iban del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito è ora comunicato all’Inps dal datore di lavoro con il modello SR41 già al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non è necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore all’Inps;

(ii) è altresì possibile che la banca richieda al lavoratore la copia del modello SR41 presentata dal datore di lavoro all’Inps;

(iii) con riferimento all’allegato A4, per la dichiarazione di cui al punto 3, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’Inps a seguito dell’inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda).

(iv) la Convenzione favorisce la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili.


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