E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020  “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Le principali misure sono:

  • a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto  tutte le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio regionale ;
  • fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti specifici, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nelle aree;
  • fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti specifici; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti specifici, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali;
  • è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con specifici provvedimenti;
  • le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

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