Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103) e rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113) È prevista: 
  • la sospensione, fino al 15 aprile 2020, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
  • l’estensione, fino al 15 giugno 2020, della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, fino al 15 giugno 2020.
  • l’esclusione dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del DL o dai precedenti DL emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19.

La norma è utile per le procedure amministrative ambientali riguardanti gli impianti industriali poiché sospende la decorrenza dei termini riguardanti le fasi endoprocedimentali congelando di fatto la situazione (es. VIA, AIA, AUA).

L’articolo 113 prevede il rinvio al 30 giugno 2020 delle scadenze degli adempimenti relativi ad alcune comunicazioni in materia di rifiuti, ovvero:
• la modulo unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo alla quantità di rifiuti prodotta dalle attività economiche;
• la comunicazione alle camere di commercio dei quantitativi di pile e accumulatori immessi in commercio da parte dei produttori;
• la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in merito alle quantità trattate.

Da ultimo, viene prorogato al 30 giugno 2020 anche il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali da parte di imprese ed enti iscritti allo stesso. 

I rinvii e le sospensioni previsti dalle due norme vanno nella direzione auspicata da Confindustria, ma sono da ritenersi insufficienti in quanto non includono diverse proposte di proroga di ulteriori termini e adempimenti in campo ambientale.
Infatti, tenuto conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dai D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020, e del grave impatto che le stesse avranno sulle attività produttive, si ritiene fondamentale mettere in atto ulteriori misure volte a prevedere proroghe e sospensioni dei termini previsti per ottemperare a taluni specifici oneri e adempimenti in materia ambientale che, allo stato, non possono essere assolti. 
 
In particolare, occorre prevedere, in via immediata, la sospensione o la proroga degli adempimenti amministrativi ambientali, la cui inosservanza comporta gravi conseguenze, dalle sanzioni pecuniarie fino alla sospensione completa dell’attività, anche in ragione della maggiore speditezza con le quali queste possono essere disposte.
La misura si rende necessaria a fronte delle oggettive e crescenti difficoltà che le imprese, su tutto il territorio nazionale, si trovano ad affrontare. 
In particolare, le imprese, per tutelare la salute dei propri dipendenti, hanno introdotto azioni di controllo, sia di tipo interno (attraverso lo smart working), sia nei confronti dei visitatori, alcune delle quali estreme, evitando a questi ultimi l'ingresso. Tutto ciò concorre all’impossibilità di garantire tempestivamente i necessari adempimenti in materia ambientale.

Pertanto, in aggiunta a quanto già previsto dal Governo con l’articolo 113 si richiedono una serie di proroghe e sospensioni di termini per gli adempimenti in materia ambientale per le imprese che tengono conto di tutta la durata dell’emergenza e della concreta fattibilità per la fase post emergenza, tra cui: 
i) la proroga dal 30 aprile 2020 al 30 settembre 2020 della comunicazione dei dati di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» dell’Unione europea (cd. Dichiarazione E-PRTR). La misura coinvolgerebbe migliaia di imprese, evitando ad esse sanzioni di diverse migliaia di euro, in alcuni casi, anche con risvolti penali; 
ii) la proroga di tutti gli ulteriori termini per tutti gli adempimenti di natura ambientale ed energetica, previsti da disposizioni normative, amministrative o da prescrizioni autorizzative a carico dei privati o dei gestori di impianti o da verbali di controllo ordinario/straordinario da parte di Enti e Autorità Competenti; 
iii) la proroga di tutte le scadenze anche se successive al periodo di stato di emergenza conclamato ove siano previsti cronoprogrammi autorizzati per realizzazione di attività esecutive, adeguamenti impiantistici e/o gestionali derivanti da prescrizioni VIA/AIA/AUA, decreti ex legge 55/02 per costruzione o demolizione di parti di impianti termoelettrici. Data l’eccezionalità dell’evento connesso alla situazione epidemiologica collegata al virus Covid-19, si richiede anche la proroga dei termini del riesame delle autorizzazioni AIA ai fini dell’adeguamento alle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), per le procedure in scadenza a breve termine; iv) la proroga al 30 settembre 2020 dei termini fissati al 30 aprile per la restituzione delle quote per annullamento delle emissioni 2019 riguardanti gli impianti ETS (Emission Trading System) e per la comunicazione delle emissioni 2019. Inoltre, per il solo anno 2020, la proroga al 30 settembre del termine del 31 marzo per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, che prevede la comunicazione delle emissioni 2019 per impianti cd. in OPT OUT; 
v) la proroga del termine per la dichiarazione annuale per l’energia elettrica e per il gas relativa all’anno di imposta 2019, che richiede accesso a numerosi dati, spesso con ausilio di società di consulenza che in questo periodo potrebbero non essere in grado di fornire un supporto pieno nell’attività stante le restrizioni previste dal DCPM del 12 marzo 2020 per fare fronte all’emergenza Covid-19; 
vi) la proroga dei termini per la richiesta di licenza per depositi di prodotti energetici ad uso privato, agricolo e industriale di tipo minore e per distributori di carburanti privati di tipo minore di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124; 
vii) la proroga dei termini per effettuare le comunicazioni alla Banca Dati in materia di gas fluorurati ad effetto serra, sia in caso di vendita delle apparecchiature contenenti tali gas, che in caso di operazioni di manutenzione e/o controllo che si effettuano sulle stesse di cui ai commi 2, 3, 4,5 e 7 dell’art. 16 del DPR 146 del 2018; 
viii) la proroga del periodo di riferimento per la realizzazione degli impianti che possono ricevere l’incentivazione riguardante la cogenerazione ad alto rendimento.
Infine, per le medesime finalità, si ritiene fondamentale intervenire sulle prescrizioni temporali e quantitative dell’istituto del deposito temporaneo dei rifiuti presso gli impianti di produzione come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), del Codice dell’Ambiente.
 In tal senso, andrebbe quantomeno raddoppiata la cadenza con cui i rifiuti devono essere avviati a operazione di recupero o di smaltimento (e quindi rimossi dal deposito temporaneo), così come le quantità massime di rifiuti che possono essere depositati. Anche questa misura, come nel caso di quanto delle proroghe degli adempimenti ambientali, andrebbe a coinvolgere potenzialmente tutte le imprese manifatturiere italiane che, anche in un’ottica di massimizzare e ottimizzare il recupero e il riciclo dei propri rifiuti, fanno ampio utilizzo dell’istituto del deposito temporaneo per la gestione dei rifiuti di produzione. L’estensione quantitativa e temporale dei termini si rileva necessario al fine di poter garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali durante l’attuale periodo emergenziale legato al contenimento e alla gestione epidemiologica del Covid - 19.

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Riferimento: Francesco Mazzeo - Ambiente, Energia, Sicurezza Lavoro
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